È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52/2020 il D.P.C.M. 1° marzo 2020 che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.
Come noto la procedura per il licenziamento disciplinare prevede l’applicazione delle garanzie di cui all’art. 7 della L. n. 300 del 1970, il cui tratto caratterizzante va individuato nella preventiva contestazione dell’addebito e di sentir a sua difesa. Di recente i giudici di legittimità hanno affrontato la questione se tale procedura deve essere rispettata anche nel caso in cui il licenziamento disciplinare e precisamente quello per giusta causa è intimato nei confronti di un’apprendista.
Sono stati pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale e sono entrati immediatamente in vigore il DECRETO LEGGE n. 6 del 23.2.2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e il DPCM del 23.2.2020 recante le relative disposizioni attuative.
Quali sono le principali misure in ambito lavoristico, previdenziale, fiscale ed assicurativo che derivano dalla conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162?
In questo approfondimento gli estratti più importanti.
Il trasferimento collettivo, anche se connotato da ragioni produttive, può determinare condotta antisindacale, ove ricorrono determinati presupposti. Questo il contenuto sintetico della prima sentenza dell’anno emessa dalla Cassazione che offre l’occasione per riflettere sull’argomento della condotta antisindacale.
Cenni generali. Secondo l’art. 2110 c.c. il lavoratore ha diritto alla conservazione dell’impiego in costanza di malattia, purché essa non si prolunghi oltre un periodo normativamente stabilito che viene definito comunemente “di comporto”. In tal caso, infatti, il...