Premessa: la procedura di contestazione.
Come noto la procedura per il licenziamento disciplinare prevede l’applicazione delle garanzie di cui all’art. 7 della L. n. 300 del 1970, il cui tratto caratterizzante va individuato nella preventiva contestazione dell’addebito e di sentir a sua difesa.
Di recente i giudici di legittimità hanno affrontato la questione se tale procedura deve essere rispettata anche nel caso in cui il licenziamento disciplinare e precisamente quello per giusta causa è intimato nei confronti di un’apprendista.
Corte di Cassazione: sentenza n. 2365 del 03.02.2020.
Il caso esaminato dalla suddetta sentenza ha ad oggetto la disdetta anticipata da parte della Società di un contratto di apprendistato della durata di 30 mesi che avveniva dopo 24 mesi dall’inizio del contratto “a seguito delle numerose lamentele ricevute e del suo mancato apprendimento professionale“.
L’apprendista impugnava giudizialmente la suddetta disdetta, deducendo la natura disciplinare del recesso e la conseguente illegittimità dello stesso per il mancato rispetto delle prescrizioni procedurali di cui all’art. 7 della L. 300/1970. In altri termini il lavoratore lamentava di essere stato licenziato senza aver avuto il diritto di potersi difendere contro gli addebiti della Società.
Il Tribunale e la Corte di Appello di Catania confermavano la legittimità del recesso datoriale ritenendo che il rapporto di apprendistato, per la specialità di tale rapporto di lavoro, ” possa essere interrotto, in caso di giusta causa, non con il licenziamento, ma con un atto di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c…. per il quale non valgono le tutele previste per il lavoratore dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori“. Con la conseguenza che l’apprendista non fosse destinatario delle norme dell’articolo 7 dello statuto dei lavoratori che prevede l’obbligo dell’azienda, prima di adottare un qualsiasi provvedimento disciplinare, di contestare, in modo tempestivo e specifico, i fatti di rilevanzadisciplinare, concedendo al lavoratore un termine per la presentazione delle sue difese.
La Corte di Cassazione riformava la sentenza affermando che:
- il contratto di apprendistato da origine ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- in caso di mancata disdetta al termine del periodo di apprendistato, l’apprendista deve essere mantenuta in servizio con la qualifica conseguita;
- il periodo di apprendistato si computa ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore;
- il termine finale della formazione professionale non identifica un termine di scadenza del contratto di lavoro ma un termine di una fase all’esito della quale, in assenza di disdetta, il rapporto di lavoro continua con la causa tipica del lavoro subordinato;
- il rapporto di apprendistato è assimilabile all’ordinario rapporto di lavoro con la sola facoltà del datore di lavoro di avvalersi del diritto di dare disdetta al termine del periodo di apprendistato.
In particolare i giudici di legittimità richiamano la sentenza n. 14 del 1970 della Corte costituzionale che delineava la struttura e la natura giuridica del rapporto di apprendistato, precisando che la specialità di questo è data dal fatto che “il periodo di tirocinio deve essere dall’imprenditore utilizzato anche per impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario affinché diventi lavoratore qualificato […] una causa del contratto che non si sovrappone all’altra riguardante la prestazione di lavoro, tanto da assorbirla. Si tratta di un rapporto complesso, costituito da elementi che, componendosi, non perdono la loro individualità”.
La Corte Costituzionale proprio sulla sostanziale differenza fra l’assunzione in prova che “ha una funzione di conferma di qualificazioni tecniche che si presuppongono già formalmente acquisite” e l’apprendistato che ha per funzione “l’acquisizione di tali qualificazioni”, affermava che il rapporto di apprendistato è assimilabile all’ordinario rapporto di lavoro.
In altri termini, secondo il giudice delle leggi, data l’assimilabilità del rapporto di apprendistato all’ordinario rapporto di lavoro, non sussiste alcun razionale motivo per giustificare l’esclusione del rapporto di apprendistato dalla tutela di cui alle richiamate norme. Con la conseguenza che il rapporto di lavoro durante il periodo di apprendistato è assoggettato alla disciplina prevista per i licenziamenti individuali. Coerentemente nella fase dell’apprendistato vigono, pertanto, le garanzie stabilite dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori.
Alla luce dei suddetti principi e di quelli già espressi dalla Corte di Cassazione quest’ultima precisa:
- che non è possibile negare al lavoratore in regime contrattuale di apprendistato né la titolarità del diritto di difendersi né l’esigenza di tutelare decoro, dignità e immagine, anche professionale, della propria persona, devono ritenersi necessariamente applicabili, anche a questa fase del rapporto, le garanzie procedimentali previste dall’art. 7 della L. n. 300 del 1970 in tutti i casi in cui il datore di lavoro voglia recedere per ragioni “ontologicamente” disciplinari;
- che qualunque tipo di licenziamento – i cui presupposti si caratterizzino non esclusivamente in ragione della loro riferibilità o meno ad un comportamento del lavoratore, quanto per l’incidenza (immediata o differita) che essi hanno di per sé sulla possibilità di prosecuzione del rapporto (sia quindi esso irrogato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o situazioni simili) – è da considerare di tipo disciplinare e, come tale, assoggettato alle garanzie di cui all’art. 7 St. lav.
Pertanto i giudici di legittimità hanno concluso nel ritenere che “ha errato la Corte territoriale a escludere, nella specie, l’applicabilità dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970, pur in una ipotesi di recesso del datore di lavoro determinato da comportamenti attuati nell’esecuzione della prestazione lavorativa e riconducibili alla sfera volitiva del lavoratore tali da aver determinato “numerose lamentele” dei clienti…. Al rapporto di lavoro in apprendistato si applicano le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7, legge n. 300 del 1970, in ipotesi di licenziamento disciplinare nel quale il datore di lavoro addebiti all’apprendista un comportamento negligente ovvero, in senso lato, colpevole“.
Conclusioni.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 2365 del 3 febbraio 2020 ha espresso un importante principio di diritto in tema di applicazione all’apprendista delle tutele previste dall’articolo 7 della legge 300/ 1970.
In particolare tale principio prevede che: nell’ipotesi di licenziamento disciplinare nel quale il datore di lavoro addebiti all’apprendista un comportamento negligente ovvero, in senso lato, colpevole, al rapporto di lavoro in apprendistato si applicano le garanzie procedimentali dettate ex articolo 7 della legge 300/1970.
- FINE
