Trattamento su integrazione salariale: misura e durata.
04 Dicembre 2020
Trattamento su integrazione salariale: misura e durata.
 A. Trattamento di integrazione salariale – la misura L’importo del trattamento salariale non può superare per l’anno 2020 gli importi massimi mensili seguenti, che vanno comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate (cfr. Inps circolare 20 del 10/02/20) Modalità di calcolo Nella tabella seguente viene illustrata la modalità di calcolo ai fini della determinazione […]

 A. Trattamento di integrazione salariale – la misura

L’importo del trattamento salariale non può superare per l’anno 2020 gli importi massimi mensili seguenti, che vanno comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate (cfr. Inps circolare 20 del 10/02/20)

  • Modalità di calcolo

Nella tabella seguente viene illustrata la modalità di calcolo ai fini della determinazione del trattamento di integrazione salariale.
I casi previsti in tabella attengono a ciascuna tipologia di ammortizzatore sociale (Cigo; Fis: assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga) e alla diversa tipologia di sospensione oraria (sospensione a zero ore e riduzione oraria al 50%).

L’esempio

Nella prima ipotesi denominata “CIGO CORONAVIRUS” viene illustrato il caso di un lavoratore sospeso dall’attività – a zero ore – per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19.
I parametri di riferimento del lavoratore sono i seguenti:

  • La retribuzione mensile lorda è pari a € 1.500
  • La retribuzione totale (compreso il rateo di 13esima) è pari ad € 1.625 (1.500*13/12)
  • Le ore lavorabili nel mese n. 176
  • Le ore contrattuali 173 (coefficiente contrattuale)
  • Il trattamento di integrazione salariale mensile lordo € 998,18 (massimale)

(poiché la retribuzione totale del lavoratore pari ad € 1.625 è minore di € 2.159,49)

La Retribuzione oraria (80%) = (1.625/176)*80% = € 7,51
Il Massimale Orario               = 998,18 /173         = € 5,67

Dal confronto della paga oraria e del massimale orario si evince che:
7,51 > 5,67

Ciò detto, il trattamento di integrazione salariale mensile netto (al netto di 5,84%) è pari ad € 939,89:
(5,67*176) – ((5,67*176)*5,84%)

In conclusione, a fronte di una retribuzione lorda totale pari ad € 1.625 il lavoratore in cassa integrazione sospeso a zero ore percepisce un’indennità lorda pari ad € 998,18.

Tabella calcolo importo salariale

B. Trattamento di integrazione salariale – la durata

  • È riconosciuto per le unità produttive su tutto il territorio nazionale e per i lavoratori sospesi dall’attività per eventi riconducibili al coronavirus il trattamento di cassa integrazione salariale o di assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane
  • Ai fini del computo del suddetto limite temporale (9 settimane) si applica il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

L’esempio

In caso di settimana corta ed in presenza di n. 10 giorni di sospensione per trattamento di integrazione salariale   le settimane usufruite ai fini della cassa sono pari a due (2) in applicazione della seguente formula:

n. 10 giorni di cassa/5 (gg. lavorativi sett.) = 2 settimane

I limiti massimi – n. 9 settimane – possono essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta (cfr. Inps circ. 58/2009).

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