Si riporta di seguito l’estratto delle principali misure in ambito lavoristico, previdenziale, fiscale ed assicurativo ivi previste ed un breve commento illustrativo a fronte.
Norma
Art. 7, comma 1, 1-bis e 3-bis
Disposizioni in favore delle Fondazioni lirico–sinfoniche
- All’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «entro l’esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’esercizio 2020». Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l’anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti.
1-bis. All’articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
3-bis. All’articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro l’esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’esercizio finanziario 2020».
Spiegazione
Il comma 1 differisce all’esercizio finanziario 2020 il termine entro il quale il mancato raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario delle Fondazioni lirico–sinfoniche determina la loro liquidazione coatta amministrativa.
Inoltre, ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l’anno 2020 a ciascuna fondazione lirico–sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti.
Il comma 1–bis differisce (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 la data di riferimento per l’inquadramento delle attuali fondazioni lirico–sinfoniche, alternativamente, come “fondazione lirico–sinfonica” ovvero come “teatro lirico–sinfonico”.
Il comma 3–bis proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni lirico–sinfoniche che, versando in situazioni di difficoltà economico–patrimoniale, hanno presentato alla data di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015 il piano di risanamento.
Norma
Art. 11
Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
1. All’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e’ assegnata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a. All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2020, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla societa’ ANPAL Servizi Spa dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall’articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono destinate alla societa’ ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l’INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformita’ a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall’attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data e’ sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’INPGI, l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.»; b) l’ultimo periodo e’ soppresso.
2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, gia’ destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi puo’ essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2020. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri e’ autorizzata, nei limiti delle disponibilita’ di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell’articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per gli anni 2019 e 2020, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a societa’ poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e’ calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se piu’ favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020. L’Inps riconosce il beneficio di cui al presente comma nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un’eccedenza dispesa l’Inps provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo periodo del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis e’ sostituito dal seguente: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche’ il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».
5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della societa’ Poste italiane Spa al quale e’, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 7 97 del 1955, e’ pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede: a) quanto a 2,7 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze; b) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma; c) quanto a 1,2 milioni di euro per l’anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l’anno 2028 e a 2,2milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Spiegazione
Il comma 1 assegna la somma di 10 milioni di euro all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro per il 2020 quale contributo per il funzionamento di ANPAL servizi S.p.A.. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2020, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 148 del 2015, relativa al rifinanziamento del Fondo per le politiche attive del lavoro.
Il comma 1-bis destina alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, destinate alle spese per il personale, al fine di procedere ad assunzioni di personale subordinato a tempo indeterminato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Il comma 2, modificando l’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, fissa al 30 giugno 2020 il termine entro il quale l’INPGI è chiamato a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria. Viene altresì prorogata dal 31 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 la sospensione per l’INPGI di quanto previsto all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994, in merito al commissariamento del suddetto istituto in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico.
Il comma 2-bis consente, per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge n. 416 del 1981, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, la proroga di 12 mesi della durata massima dei trattamenti medesimi, che comunque non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2020, nel limite di 2 milioni di euro per il 2020. L’INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il comma 2-ter, nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge n. 237 del 1954, e dell’articolo 55, comma 24, della legge n. 449 del 1997, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I commi 3 e 4 prevedono che, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni per il 2020, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale sia calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati negli anni 2019 e 2020. L’INPS riconosce il beneficio nel rispetto del suddetto limite di spesa. Qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un’eccedenza di spesa, l’INPS provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo ai fini del rispetto del limite in questione. Agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per il 2019, ai sensi del successivo articolo 43 e, quanto a 10 milioni di euro per il 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il comma 5, sostituendo integralmente l’articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335 del 1995, relativo ai termini di prescrizione connessi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria in capo alle PP.AA., esplicita che, oltre che alle gestioni previdenziali esclusive, l’ambito di applicazione della norma riguarda anche i Fondi per i trattamenti di previdenza, di fine rapporto e di fine servizio amministrati dall’INPS. Inoltre, estende la disapplicazione dei termini di prescrizione ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (dal 31 dicembre 2014 previsto a legislazione vigente) e la prolunga fino al 31 dicembre 2022 (dal 31 dicembre 2021 previsto a legislazione vigente), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
Il comma 5-bis, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge n. 449 del 1997, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al D.P.R. n. 797 del 1955 non si applicano al personale delle Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, fissa a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato D.P.R. n. 797, in misura pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede:
a) quanto a 2,7 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;
c) quanto a 1,2 milioni di euro per l’anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l’anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).
Norma
Articolo 11-bis.
Modifiche all’all’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale
1. All’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e 8.064.000 euro per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.064.000 euro per l’anno 2019 e 11.200.000 euro per l’anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Spiegazione
Il comma 1, lett. a), eleva da 36 a 48 mesi il periodo massimo di attività della Agenzia di cui alla rubrica, istituita, dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 4 del decreto–legge n. 243 del 2016 nei porti nei quali almeno l’80% della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transhipment e a condizione che negli stessi porti persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche.
Il comma 1, lett. b), stanzia ulteriori risorse, nel limite di 11,2 milioni di euro per il 2020, per la concessione di uno specifico strumento di sostegno al reddito riconosciuto (dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 92 del 2012) in favore di alcune categorie di lavoratori del settore portuale per le giornate di mancato avviamento al lavoro.
Il comma 2 provvede alla copertura dei suddetti oneri a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Norma
Articolo 11–ter
Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili
1. In deroga al termine previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all’articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all’articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.
Spiegazione
Il comma 1 proroga al 31 maggio 2020 il termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni che comportano il pagamento dei suddetti premi, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all’articolo 3 della legge n. 68 del 1999, devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di lavoratori disabili, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.
Norma
Articolo 11-quater
Proroga di misure di sostegno al reddito
1. L’integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l’anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All’onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l’anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All’onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l’anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell’anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell’anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All’onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell’anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.
5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l’attività produttiva, all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 28,7 milioni di euro per l’anno 2020». All’onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziate dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.
6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all’articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «50 milioni di euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l’anno 2020». All’onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell’anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.
8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Spiegazine
Il comma 1 proroga per il 2020 l’integrazione economica per la parte non coperta del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per i dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso del 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Al suddetto onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione.
Il comma 2 rifinanzia anche per l’anno 2020 le misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del settore dei call center previste dal comma 7 dell’articolo 44 del d.lgs. 148 del 2015. Il rifinanziamento opera nel limite di spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione e la formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008).
Il comma 3 consente l’impiego nel 2019, per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga nelle aree di crisi complessa di Campania e Veneto, delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini nel 2018, nel limite di 11,6 milioni di euro, al fine di completare i piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente. Il comma dispone pertanto la facoltà per le regioni Campania e Veneto di concedere – per il 2019 e utilizzando le risorse residue già previste – un ulteriore intervento di CIGS in deroga (di cui all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge n. 205 del 2017) nel limite massimo di 12 mesi, a favore delle imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 nelle aree di crisi complessa delle due regioni citate.
Il comma 4 amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, in presenza di determinate condizioni, la mobilità in deroga. Infatti, viene prorogata per il 2020, per ulteriori 12 mesi, la concessione della mobilità in deroga, estendendola anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All’onere derivante dal presente comma si fa fronte utilizzando le risorse finanziarie residue già stanziate dall’articolo 1, comma 143, della legge n. 205 del 2017 e dall’articolo 41 del decreto–legge n. 34 del 2019, per la concessione, rispettivamente, della CIGS in deroga e del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle medesime aree, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni interessate con apposito decreto ministeriale sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue nella disponibilità delle regioni stesse.
Il comma 5 stanzia, per il 2020, ulteriori risorse – pari a 28,7 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione – per il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale previsto, in deroga ai limiti generali di durata vigenti, dall’articolo 44 del decreto–legge n. 109 del 2018. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziate ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e non utilizzate.
Il comma 6 stanzia ulteriori 45 milioni di euro per il 2020 – che si aggiungono ai 50 milioni già previsti – per la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto, in deroga ai limiti generali di durata vigenti, dall’articolo 22–bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione e formazione.
Il comma 7 proroga per il 2019 la possibilità di impiegare le risorse destinate dalla normativa vigente (articolo 9–quater del decreto–legge n. 91 del 2018) a trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga, come ripartite tra le regioni dai decreti ministeriali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulla parte non ancora utilizzata e per ulteriori 12 mesi, anche in favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi.
Il comma 8 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui ai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per il 2020 e a 6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto–legge n. 154 del 2008.
Norma
Articolo 36
Informatizzazione INAIL
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis. — (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe) — 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
Spiegazione
Il comma 1, aggiungendo l’articolo 7–bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe) al D.P.R. n. 462 del 2001, dispone che: per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche (inerenti alle denunce di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi) l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche, in base alle indicazioni tecniche fornite dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 1);
il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, del citato D.P.R. n. 462 (comma 2);
per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5% della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche (comma 3);
le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005.
