I ) Messaggio INPS n. 2584/2020: COVID-19 – riconoscimento della tutela previdenziale della malattia
L’INPS ha emanato il messaggio n. 2584 del 24.06.2020, con il quale fornisce le istruzioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità, di cui ai commi 1, 2 e 6 del medesimo art. 26 del D.L. n. 18/2020.
A) Equiparazione della quarantena a malattia (art. 26, comma 1)
L’art. 26, comma 1, dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.
Più in dettaglio:
- sono equiparati a malattia:
a) i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 1, c. 2, lett. h) e i), del D.L. n. 6/2020, convertito, con modificazioni, dalla l.n.13/2020);
b) i periodi di quarantena precauzionale (art.1, c. 2, lett. d) ed e) del D.L. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla l.n.35/2020).
- La tutela viene riconosciuta solo a fronte di un procedimento di natura sanitaria, considerato l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria previsto dall’art. 26, c.3).
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Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale(con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.
A ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva);
i periodi di quarantena equiparati a malattia non possono essere computati per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto.
Certificazione sanitaria
- Il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena in cui il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (art. 26, c. 3).
- Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei 2 gg. previsti dalla normativa di riferimento.
- Qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps, mediante posta ordinaria o PEC.
Il lavoratore, in tal modo, comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.
B) Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità (art. 26, comma 2)
L’art. 26, comma 2, dispone che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, c. 3, della l.n. 104/1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, c.1, della l.n. 104/1992, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.
Più in dettaglio:
- in caso di disabilità senza connotazione di gravità (art. 3, comma 1, l.n. 104/1992), la tutela è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita
- in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
- in entrambe le ipotesi che precedono il lavoratore deve comunque farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.
- In caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico.
- Il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.
Certificazione sanitaria
- Il medico curante deve precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.
- Gli Uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificano la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo, ove opportuno, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.
C) Malattia per COVID19 (art. 26, comma 6)
L’art. 26, comma 2 stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.
D) Periodo transitorio
Fino al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020)
- sono considerati validi, per il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 26, comma 1, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica (art.26, c.4);
- sono da considerarsi accoglibili i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti
Si allegano le istruzioni di dettaglio rilasciate dall’INPS unitamente al messaggio n. 2584/2020 per la gestione delle certificazioni prodotte e la regolarizzazione degli eventi dichiarati, ai fini del riconoscimento delle tutele in argomento.
II) Nota INL n. 298/2020: Divieto di licenziamento per sopravvenuta inidoneità sino al 17 agosto 2020
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 298 del 24.06.2020 con cui fornisce alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della sospensione procedure di licenziamento sino al 17 agosto 2020 prevista dall’art. 46 del D.L. 18/2020.
In particolare, l’INL evidenzia come anche l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione debba ritenersi ricompresa tra le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della L-n. 604/1966.
Ciò perché l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).
L’obbligo di repechage rende, quindi, il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione del tutto assimilabile alle altre ipotesi di recesso datoriale per giustificato motivo oggettivo, in quanto la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione del dipendente in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.
