Lo stato dell’arte sulle domande relative alle 5 settimane e alle ulteriori 4 settimane
01 Giugno 2020
Lo stato dell’arte sulle domande relative alle 5 settimane e alle ulteriori 4 settimane
Con l’approvazione del decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, si apre un nuovo fronte sulle modalità di riconoscimento della cassa integrazione per le 9 ulteriori settimane previste dal decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio). Purtroppo, anche in questo caso, si registra un sostanziale caos sulle modalità di richiesta e utilizzo della cassa integrazione. Riepilogando, […]

Con l’approvazione del decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, si apre un nuovo fronte sulle modalità di riconoscimento della cassa integrazione per le 9 ulteriori settimane previste dal decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio).

Purtroppo, anche in questo caso, si registra un sostanziale caos sulle modalità di richiesta e utilizzo della cassa integrazione. Riepilogando, la situazione è la seguente:

Aziende che non hanno completato le prime 9 settimane

Le aziende che ancora non hanno completato le prime 9 settimane poiché, nella prima fase, hanno richiesto solo una parte di esse, sono tenute a fare richiesta – utilizzando il rispettivo canale a disposizione – delle residue settimane fino al completamento delle 9.

Pertanto, le aziende che operano in regime di CIGO e FIS dovranno richiedere l’autorizzazione delle settimane residue all’Inps. Le aziende che sono nel regime dalla Cassa in deroga dovranno rivolgersi al Ministero del lavoro o alle Regioni, in relazione al fatto che, rispettivamente, siano o meno plurilocalizzate.  Solo successivamente potranno richiedere le ulteriori 5 settimane.

Aziende con giorni residui delle prime 9 settimane

Le aziende che hanno ottenuto l’autorizzazione delle prime 9 settimane potrebbero aver organizzato la fruizione in modo tale da avere delle giornate residue che possono ancora essere utilizzate (Messaggio Inps n. 2101/2020).

Al riguardo la situazione è la seguente:

CIGO: in fase di compilazione della domanda relativa alle 5 settimane, le aziende possono autocertificare la necessità di utilizzare anche i giorni residui delle prime 9 settimane allegando un file excel adeguatamente compilato che costituisce autocertificazione;

FIS: al momento non è possibile fare la richiesta di utilizzo dei residui ma è in corso la diffusione di un Messaggio Inps con cui si introduce una procedura simile a quella della CIGO;

CASSA IN DEROGA: al momento l’Inps non ritiene possibile in alcun modo il recupero dei giorni residui. Infatti, in relazione alle norme vigenti, l’azienda avrebbe la possibilità di richiedere ed ottenere un’autorizzazione di ampliamento dell’ambito temporale in cui utilizzare i giorni residui delle prime 9 settimane. Tuttavia, in sede di predisposizione delle domande, il sistema non consente questo utilizzo. Va detto che questo non sembra solo un problema informatico, ma più in generale una specifica scelta. Sul punto si invita a segnalare allo Studio eventuali casistiche di questo genere al fine di individuare una soluzione alternativa.

Aziende che hanno utilizzato interamente le 9 settimane e sono in corso l’utilizzo delle 5 settimane

Si tratta delle aziende che avendo esaurito interamente il plafond delle prime 9 settimane intendono procedere con la richiesta delle 5 settimane previste dal decreto Rilancio. Questo è un caso molto diffuso. Al riguardo occorre distinguere l’ipotesi di aziende che operano a conguaglio da quelle che richiedono il pagamento diretto dell’Inps.

 

CONGUAGLIO: in questo caso è possibile presentare la domanda di CIGO e FIS senza alcuna problematica indicando la specifica scelta. Al contrario, le aziende plurilocalizzante (le uniche per legge a poter conguagliare con la cassa in deroga) non sono ancora abilitate a presentare la domanda per ottenere le ulteriori 5 settimane.

PAGAMENTO DIRETTO: in questo caso è possibile presentare la domanda di CIGO, FIS e CASSA IN DEROGA. Però, solo per le domande di FIS e CASSA IN DEROGA c’è la possibilità di indicare il pagamento del 40% di acconto. Quindi, ad oggi, ancora non sembra essere presente la possibilità di richiedere l’acconto del 40% in caso di domanda CIGO. Il datore di lavoro può scegliere se richiedere o meno tale acconto e su quali ore calcolare l’importo potendo essere anche inferiore a quelle che sono state richieste in autorizzazione.

 Richiesta delle 5 settimane del DL Rilancio

In genere le aziende si trovano ad aver già consumato l’intero periodo di 5 settimane. Al riguardo quindi, è possibile presentare la domanda utilizzando il canale specifico.

L’azienda indica nella domanda l’intero periodo di 5 settimane se si trova a cavallo tra il mese di maggio e giugno. Il termine ultimo di presentazione della domanda è il 17 luglio.

L’Inps, ricevuta la domanda, entro 15 giorni corrisponde l’acconto ove sia stata fatta specifica richiesta.

Esclusivamente nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps, l’azienda presenta l’SR41 entro il 17 luglio in cui tiene conto dell’intero periodo indicato in domanda.

 

Richiesta delle 4 settimane del DL Rilancio

Le aziende in questi giorni si trovano a sospendere o ridurre l’orario di lavoro per l’ulteriore periodo di 4 settimane, che copre in genere fino a metà luglio. E’ possibile presentare la domanda utilizzando il canale specifico entro il 31 luglio. In considerazione del fatto che potrebbero accavallarsi le richieste relative alle prime 5 settimane con quelle relative alle ulteriori 4 settimane, si consiglia di presentare la domanda relativa alle 4 settimane solo dopo che sia pervenuta l’autorizzazione delle prime 5 settimane, e in ogni caso entro il 31 luglio prossimo.

L’Inps, ricevuta la domanda, entro 15 giorni e ove sia stata fatta specifica richiesta, corrisponde l’acconto del 40% calcolato sulle ore espressamente indicate per ciascun lavoratore.

Esclusivamente nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps, l’azienda presenta l’SR41 entro il 31 luglio in cui tiene conto dell’intero periodo indicato in domanda.

 

 

Enzo De Fusco

 

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