La Camera ha appena approvato il disegno di legge di conversione in legge del c.d. Decreto Rilancio, con alcune modifiche introdotte dal Governo in tema di integrazione salariale che -di fatto- assorbono le norme di cui al Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020.
In precedenza il Ministero del Lavoro aveva già emanato il decreto interministeriale n. 9/2020 e la circolare n. 11/2020 e l’INPS, a sua volta, aveva pubblicato la circolare n. 78/2020.
Si offre di seguito una sintesi delle relative misure.
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa in deroga
Come noto, con il DL 34/2020 (Decreto Rilancio) il Governo aveva previsto che i datori di lavoro potessero accedere al trattamento di integrazione salariale di ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020. Inoltre, aveva previsto la possibilità di fruire di un eventuale ulteriore periodo di n. 4 settimane nel periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020.
Al riguardo, sin dalla prima lettura del testo normativo, avevamo segnalato che ciò avrebbe creato un “buco” per tutti quei datori di lavoro che avevano attivato la cassa integrazione fin dal mese di marzo 2020.
In particolare le aziende che ad esempio avevano attivato la cassa a decorrere dal 10 marzo 2020 (inizio del c.d. lockdown) sino al 11 maggio 2020 (n. 9 settimane), agganciando al termine del primo periodo di cassa le ulteriori 5 settimane, avrebbero terminato l’ammortizzatore alla data del 15 giugno. Conseguentemente, tali aziende (la maggior parte, ad eccezione di alcuni settori come il turismo e lo spettacolo) a far data dal 16 giugno 2020 si sarebbero trovate nell’impossibilità di far fronte al pagamento delle retribuzioni, in un periodo in cui l’attività è ancora fortemente limitata e non vi è né la possibilità né la necessità di lavoro per tutto il personale.
Ciò posto, nel corso dell’esame in V Commissione del D.L. n. 34/2020 – in recepimento di quanto già previsto dall’art. 1 del D.L. 52/2020– è stato disposto che coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici possono chiedere le suddette ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 34 dispone l’abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi, del D.L. 52.
È stata disposta, inoltre, una revisione della disciplina dei termini temporali per la presentazione delle relative domande, attribuendo agli stessi natura decadenziale, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell’INPS. Conseguentemente, il limite di spesa per l’erogazione delle suddette prestazioni viene incrementato di 11.521,9 mln di euro per il 2020 (di cui 10.251,9 mln di euro per l’erogazione della CIGO e dell’assegno ordinario, 1.020 per le prestazioni a carico dei Fondi di solidarietà alternativi e 250 per quelle a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali).
Pertanto, con il decreto in commento il Governo fa un definitivo e doveroso passo indietro e consente alle aziende di avvalersi delle 4 settimane anche per periodi antecedenti la data del 1° settembre.
Conseguentemente, le aziende potranno richiedere le ulteriori 9 settimane (5+4) senza soluzione di continuità.
Vero è che anche in tal modo le aziende al termine dell’intero periodo delle 18 settimane si troveranno comunque scoperte a partire dal 14 luglio 2020.
Se a ciò aggiungiamo il persistere del divieto di licenziamento fino al 17 agosto 2020 (salvo proroghe), si comprenderà che il problema è stato comunque risolto solo in parte.
Modalità e limitazioni per usufruire delle ulteriori 9 settimane
A distanza di sole 24 ore dalla pubblicazione del D.L. n. 52, è intervenuto l’INPS con il Messaggio n. 2489, il quale finalmente ha illustrato le modalità operative per la presentazione delle domande di Cassa per l’ulteriore periodo in discorso.
1. Trattamento ordinario di CIG e assegno ordinario
L’INPS in primo luogo ha specificato che:
- le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane;
- solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
In ogni caso, la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può superare le diciotto settimane complessive.
Le aziende, al riguardo, dovrebbero potere presentare un’unica domanda, chiedendo eventuali residui delle prime 9 settimane e le ulteriori 5 settimane, fino ad un massimo di 14 settimane: dovrebbero, perché una nota del Ministero del lavoro escluderebbe tale possibilità, stabilendo la necessità di due domande separatamente, una volta esaurito ciascun periodo.
I datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro settimane previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 ma con distinta e successiva domanda.
2. ANF
L’INPS conferma che in caso di percezione dell’assegno ordinario con causale Covid-19 spettano gli assegni familiari, a decorrere dal 23.2.2020: quindi, i datori di lavoro che hanno erogato il FIS con anticipo potranno e dovranno corrispondere ai lavoratori gli eventuali arretrati; nel caso di pagamento diretto, sarà l’INPS a procedere in tal senso.
3. Termini di presentazione delle domande
Le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione della norma, l’INPS ha stabilito che i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (ovvero al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020), se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Quanto alle istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, esso devono essere inviate, sempre a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
La Circolare prevede pure una rimessione in termini per i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione.
Essi, infatti, potranno presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
4. Cassa in deroga
L’azienda che abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, anche se non ancora effettivamente fruite, può chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane, ai sensi dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020. Tuttavia, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane previste dal decreto-legge n. 34/2020, dovranno ancora rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.
Le nuove cinque settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS, che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.
Le aziende plurilocalizzate potranno anticipare il trattamento (salvo conguaglio).
Le domande di ammissione alla CIGD rivolte direttamente all’INPS dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020 (cfr. Messaggio INPS 2489 del 17.6.2020).
Anche per la CIGD valgono i termini di decadenza sopra indicati per la presentazione delle domande.
La Circolare stabilisce, inoltre, che solo i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’Inps), potranno usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Anche la durata massima complessiva dei trattamenti di CIGD globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
5. Pagamento diretto
Viene purtroppo confermata la farraginosità della procedura di anticipo del trattamento a cura dell’INPS.
Come noto, l’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020 è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% di tutte le ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
La nuova disciplina dell’anticipo si applica solo alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.
In fase di prima applicazione della norma, l’INPS aveva affermato che se il periodo di sospensione o di riduzione aveva avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza doveva essere presentata entro il 3 luglio 2020, ma tale termine era ed è in contrasto con il dettato legislativo (artt. 68 e ss. D.L. n. 34/2020) che individua al 17.7.2020 il primo termine di presentazione delle domande di Cassa.
Al momento della presentazione della domanda si deve indicare:
codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
IBAN dei lavoratori interessati;
ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
Dopo il completo inserimento di tutti i sopra elencati dati, la richiesta d’anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale.
L’INPS a questo punto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data indicata nel protocollo.
In una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale.
Successivamente il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.
In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello.
Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’INPS procederà al pagamento stesso, in favore dei lavoratori, del residuo 60% a saldo.
Tuttavia, in caso in cui il lavoratore avesse effettuato ore di cassa inferiori rispetto a quelle comunicate, l’INPS procederà al recupero delle relative somme nei confronti del datore di lavoro, il quale dovrà poi rivalersi sui singoli lavoratori.
***
Di seguito uno schema dei vari termini da rispettare per le domanda di Cassa:
Le ulteriori disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro in tema di Cassa in deroga
A) Decreto interministeriale n. 9/2020
A pochi giorni dall’intervento dell’INPS, anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è intervenuto con il Decreto n. 9 del 20 giugno 2020, in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati.
In particolare il Decreto:
- all’articolo 1 provvede all’individuazione delle modalità e tempistiche di presentazione delle istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, con particolare riferimento alle settimane successive alle prime nove;
- all’articolo 2 stabilisce le tempistiche di concessione ed erogazione dei trattamenti da parte dell’amministrazione cui è stata presentata l’istanza, prevedendo, nei casi di istanze presentate all’INPS per settimane successive alle prime nove, un’anticipazione di pagamento del trattamento pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
- all’articolo 3 individua le disposizioni finanziarie, i limiti di spesa e il relativo monitoraggio.
Modalità di presentazione delle istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga
L’art. 1 del Decreto precisa che:
a) i datori di lavoro che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a 9 settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di dette 9 settimane alla regione in cui sono situate le corrispondenti unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate, di cui alla lettera b) che segue:
b) i datori di lavoro delle aziende plurilocalizzate (le cui unità produttive siano situate in 5 o più regioni o province autonome nel territorio nazionale), che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a 9 settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di 9 settimane al Ministero del lavoro;
c) i datori di lavoro ai quali siano già stati autorizzati, dalla regione competente per territorio, ovvero, nei casi di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del lavoro, trattamenti di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 per un periodo complessivo di 9 settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, presentano istanza per la richiesta di trattamenti per periodi successivi, fino ad una durata massima di quattordici settimane, alla sede dell’INPS territorialmente competente.
N.B.
- Le istanze ai fini dell’erogazione dei trattamenti di CIGD per ulteriori 4 settimane, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 01.09.2020 al 31.10.2020 per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo di 14 settimane, sono anch’esse presentate all’INPS.
- Il Decreto conferma che per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è possibile richiedere le predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 01.09.2020.
Termini di presentazione delle istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga
- I datori di lavoro devono presentare le istanze ai fini dell’erogazione dei trattamenti di CIG in deroga entro i seguenti termini:
a) a decorrere dal 18.06.2020, ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40%, l’istanza è presentata all’INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno, l’istanza doveva essere presentata entro il 3 luglio 2020, ma – correggendo l’INPS – il Ministero afferma che si tratta di termine ordinatorio, quindi non vincolante. b) In tutti i casi in cui l’istanza non sia stata trasmessa entro il 3 luglio, la medesima deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.
In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al 17 luglio 2020, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.Pertanto, come da noi anticipato, il termine del 3 luglio 2020 per la presentazione delle domande che prevedono il pagamento diretto con richieste di anticipo del 40% (articolo 22-quater) indicato dall’INPS prima con il messaggio 2489 del 17 giugno e successivamente con la circolare 78 del 27 giugno, NON è perentorio.
c) Per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 15 luglio;
d) indipendentemente dal periodo di riferimento, nel caso di datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, resta possibile la presentazione della domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento.
- Per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni all’interno della c.d. (ex) zona rossa, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei predetti comuni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, l’istanza è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di tre ulteriori mesi rispetto alle prime 9 settimane, successivamente l’istanza deve essere presentata all’INPS.
- Per i datori di lavoro con unità produttive situate in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (c.d. zona gialla), nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, l’istanza è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di 4 ulteriori settimane rispetto alle prime 9, successivamente l’istanza deve essere presentata all’INPS.
- Per i datori di lavoro con unità produttive site nelle province autonome di Trento e Bolzano, l’istanza per i trattamenti di Cig in deroga è presentata per l’intero periodo alla provincia autonoma, che autorizza la prestazione tramite i rispettivi fondi di solidarietà bilaterale.
B) Circolare n. 11/2020: CIG in deroga dopo il Decreto Rilancio
Le suddette disposizioni sono state ulteriormente confermate dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 11 del 1° luglio 2020, la quale, inoltre, offre un quadro aggiornato in merito alla frastagliata normativa in materia di Cassa in deroga.
Al riguardo, segnaliamo che detta Circolare, conferma, tra l’altro che sono beneficiari della CIG in deroga i soli lavoratori subordinati già in forza alla data del 25 marzo 2020, come previsto all’articolo 70 comma 1 lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2020.
***
DDL Conversione in legge del D.L. 34 /2020 approvato alla Camera: le modifiche apportate alle norme sull’integrazione salariale.
TESTI A FRONTE
Art. 68 DL 34/2020
Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.
|
|
Art. 19 D.L. 18/2020 e s.m.i.
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. |
|
1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’ attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
|
(invariato) |
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonche’ dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. |
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonche’ dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda, in ogni caso a pena di decadenza, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. |
* In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati a pena di decadenza nel limite della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ai sensi del comma 2 dell’art.19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche, se posteriori alla data ivi indicata, sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge 16 giugno 2020, n.52. | |
2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. | 2–bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. |
2 ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e ‘fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis. | |
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. | (invariato)
|
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457.
I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22. |
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale “emergenza COVID-19” sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell’articolo 22. |
* In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati a pena di decadenza nel limite della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ai sensi del comma 3 dell’art.19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche, se posteriori alla data ivi indicata, sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge 16 giugno 2020, n.52. | |
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. | (invariato) |
5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. L’assegno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. | (invariato) |
6. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. | (invariato) |
6-ter. I Fondi di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall’INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.
|
(invariato) |
7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo. | (invariato)
|
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. | (invariato) |
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e 7 e di cui all’articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. | (invariato) |
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 9 si provvede ai sensi dell’articolo 126. | (invariato) |
10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato l al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonchè i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L’assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. | (invariato)
|
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L’INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. | (invariato)
|
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. | (invariato) |
Art. 69 DL 34/2020
Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.
|
|
Art. 20 D.L. 18/2020 e s.m.i.
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano gia’ in Cassa integrazione straordinaria.
|
|
1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. |
(invariato) |
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
|
(invariato)
|
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
|
(invariato) |
4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.
|
(invariato) |
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 828,6 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
|
(invariato) |
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27.
|
(invariato) |
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 5 si provvede ai sensi dell’articolo 126.
|
(invariato) |
7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
|
(invariato)
|
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
(invariato)
|
Art. 70 DL 34/2020
Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga
|
|
Art. 22 D.L. 18/2020 e smi
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)
|
|
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all’articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall’articolo 22-quater. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.”
Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
|
(invariato)
|
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
|
(invariato)
|
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.
Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
|
(invariato)
|
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle regioni e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
|
(invariato)
|
4-bis. Ai sensi dell’articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l’INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all’INPS per le finalità di cui all’articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall’articolo 126, commi 7 e 8. | (invariato)
|
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi.
|
(invariato)
|
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. | (invariato)
|
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.
|
(invariato)
|
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità’ di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.
|
(invariato)
|
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. |
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. |
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all’ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì’, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 | (invariato)
|
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27.
|
|
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 6 si provvede ai sensi dell’articolo 126.
|
(invariato)
|
8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonche’ i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo.
|
(invariato)
|
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. | (invariato)
|
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonche’ ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l’anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. | (invariato)
|
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo. | (invariato)
|
Articolo 70-bis DL 34/2020
Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale
|
1.In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell’INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; introdotti dall’articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l’INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall’articolo 71 del presente decreto.
b) all’articolo 82 (Reddito di emergenza), comma 1 primo periodo, sostituire la parola: “giugno” con la seguente: “luglio”;
c) all’articolo 103 (Emersione di rapporti di lavoro), comma 5, sostituire le parole: L’istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 con le seguenti: “Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020”;
d) all’articolo 265 (Disposizioni finanziarie finali), il comma 8 è sostituito dal seguente: “Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente e al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all’entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 8 dell’articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal comma 9 del presente articolo.”
e) all’articolo I del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. |
Art. 71 DL 34/2020
Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale
|
||
Art.22-ter D.L. 18 /2020 e s.m.i.
(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)
|
||
1.Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all’INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l’estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonchè per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all’articolo 22, dal presente comma.
|
1.Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,8 2.673,20 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all’INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l’estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonche’ per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all’articolo 22, dal presente comma.
|
|
2.Qualora dall’ attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell’ambito dei decreti ivi previsti.
|
(invariato)
|
|
Art. 22-quater D.L. 18 /2020 e s.m.i.
Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
Art. 22-quater D.L. 18 /2020 e s.m.i.
Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” concesso dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
|
1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L’Inps provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 4. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.
|
1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L’Inps provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 5. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero. | |
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dell’articolo 22, commi 1 e 5.
|
(invariato)
|
|
3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
|
3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell’INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. | |
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’Inps. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L’Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell’articolo 44 comma 6 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione di cui al presente comma. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. | 4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di un’anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS.
Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L’INPS autorizza l’accoglimento della domanda e dispone l’anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L’INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. |
|
5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all’articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all’articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.
|
(invariato)
|
|
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo. | 6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo. | |
Art. 22- quinquies DL18/2020 e s.m.i.
Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario
|
||
1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all’articolo 22-quater, comma 3.”
|
(invariato)
|
|
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.740,8 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo ai sensi dell’articolo 265.
|
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e dall’articolo 89-bis, pari a 2.740,8 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265. |