F.A.Q. sulla convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020.
04 Dicembre 2020
F.A.Q. sulla convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020.
Quando scade la convenzione? La Convenzione scadrà il 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni e delle procedure già in atto. Quali banche potranno aderire alla convenzione? Tutte quelle che intendono sostenere attivamente l’iniziativa. Come verrà erogata l’anticipazione? L’anticipazione avverrà tramite l’apertura di credito (finanziamento) in apposito conto corrente per un importo forfettario […]
Quando scade la convenzione? La Convenzione scadrà il 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni e delle procedure già in atto.
Quali banche potranno aderire alla convenzione? Tutte quelle che intendono sostenere attivamente l’iniziativa.
Come verrà erogata l’anticipazione? L’anticipazione avverrà tramite l’apertura di credito (finanziamento) in apposito conto corrente per un importo forfettario e massimo pari a 1.400 euro per 9 settimane di sospensione a zero ore.
È obbligatorio aprire un nuovo conto corrente bancario? No, se il lavoratore ha già un conto corrente acceso presso uno degli istituti di credito aderenti.
Se il lavoratore ha un rapporto di conto corrente acceso presso Poste Italiane Spa? Poste Italiane non è parte della convenzione; se i singoli Istituti di Credito non apriranno a modalità diverse di anticipazione si dovrà aprire un conto corrente presso una delle banche aderenti.
Se il lavoratore ha un rapporto di conto corrente acceso presso un istituto non aderente? Come per Poste Italiane, si dovrà aprire un conto corrente presso una delle banche aderenti salvo diverse modalità previste dai singoli istituti di credito.
Come viene riproporzionata l’anticipazione? La Banca anticipa un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore e da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. Quindi, l’anticipazione sarà pari a 155 Euro circa a settimana per un lavoratore con orario full time.
Quale numero di settimane di cassa deve essere indicato da parte del datore di lavoro nel momento in cui si compila il modulo? Dovrebbero essere indicate il numero di settimane intercorrenti tra la data di inizio della sospensione lavorativa e quella di fine del provvedimento restrittivo dell’attività in base al provvedimento vigente.
Cosa accade se si indicano più settimane di quelle che poi saranno effettivamente utilizzate? La Banca anticiperà un importo maggiore che poi dovrà essere restituito dal datore di lavoro che potrà trattenerlo dagli emolumenti dovuti al lavoratore.
Quali altre informazioni è bene comunicare unitamente al numero di settimane Pur non essendo previsto nella modulistica si ritiene opportuno inserire per il periodo di sospensione anche la percentuale di part time del lavoratore interessato.
Cosa accade se il trattamento di integrazione salariale ex artt. 19 a 22 D.L. 18/2020 viene prorogato? L’anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione
Quando cessa l’apertura di credito? L’apertura di credito cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale o in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse o comunque al 31/12/2020.
Per quali trattamenti di integrazione salariale spetta l’anticipazione? L’anticipazione spetta per i trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (anche FIS) per dipendenti di datori di lavoro che, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS.
L’anticipazione bancaria è prevista anche per gli ammortizzatori introdotti dal D.L. 9/2020? No. La Convenzione non prevede un’estensione dell’anticipazione per i trattamenti di cui al dl 9/2020 che, pertanto, stando ad un’interpretazione letterale, non dovranno essere computati nelle settimane da indicare nel modulo bancario.
La convenzione si applica ai trattamenti di integrazione salariale previsti dai fondi di solidarietà? No.
La convenzione si applica alle ipotesi di riduzione non a zero ore? No.
Il lavoratore cosa deve fare per ottenere l’anticipazione? Il lavoratore deve presentare la domanda, anche telematicamente ad una delle banche convenzionate.
La banca convenzionata è obbligata all’apertura della linea di credito in favore del lavoratore ai fini dell’erogazione dell’anticipazione? No. È fatta salva la facoltà delle banche di procedere ad istruttoria di merito creditizio del richiedente
Sono previsti obblighi di informazione a carico del lavoratore e/o del datore di lavoro?

 

Nella convenzione è previsto che il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.

La specificazione dei contenuti degli obblighi di informazione nonché delle modalità di trasmissione delle informazioni, è rimessa alle singole banche convenzionate e verranno sottoposte all’approvazione, per adesione, dei lavoratori in sede di presentazione delle domande di anticipazione.

Gli obblighi di informazione assunti convenzionalmente dal lavoratore non obbligano anche il datore di lavoro ove non vi sia adesione da parte del medesimo. In ogni caso, la convenzione prevede la collaborazione del datore di lavoro per una più agevole definizione dell’iter di erogazione dell’anticipazione.

Fino a dove deve spingersi la collaborazione del datore di lavoro? Il datore di lavoro sarà tenuto a quei soli adempimenti previsti dalla convenzione ABI ove sottoscritta dalla propria associazione di categoria oppure recepita per espresso richiamo nei moduli.

Potrà rifiutare di adempiere ad incombenze diverse e più onerose.

Dove dovrà essere accreditata la retribuzione del lavoratore alla riresa del rapporto di lavoro? I moduli diramati dall’ABI prevedono che il lavoratore autorizzi il pagamento degli emolumenti spettanti sul conto corrente bancario oggetto dell’apertura di credito.
Cosa accade se l’INPS non procede al pagamento del trattamento di integrazione salariale? In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi senza che sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la banca potrà richiedere il rimborso dell’intera anticipazione erogata al lavoratore che dovrà provvedere ad estinguere il proprio debito entro trenta giorni dalla richiesta.
Cosa accade se il lavoratore non procede al rimborso dell’anticipazione nei confronti della banca? La banca comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente ed il datore di lavoro dovrà versare su tale conto corrente tutti gli emolumenti spettanti al lavoratore, fino alla concorrenza del debito.

A tal fine la modulistica contiene già un’espressa autorizzazione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile in solido per la restituzione dell’anticipazione erogata al lavoratore? Sussiste la responsabilità solidale del datore di lavoro esclusivamente a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ovvero a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca potrà richiedere l’importo al datore di lavoro che dovrà provvedere al pagamento entro trenta giorni
La convenzione prevede anche il finanziamento al datore di lavoro nell’ipotesi di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale da parte del medesimo? No.
Le banche convenzionate potranno individuare modalità operative ulteriori rispetto a quelle indicate nella convenzione? Le modalità indicate nella convenzione sono indicative e pertanto le banche potranno discostarvisi.
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