ART. 19 – CASSA INTEGRAZIONE E FIS “CORONAVIRUS”
| 1 | Alla lettera di informativa sindacale devo allegare la lista dei dipendenti con il numero di ore individuale? | No, non è necessario. Eventualmente sono le organizzazioni sindacali a richiedere maggiori dettagli | |
| 2 | Posso presentare domanda per tutte le 9 settimane e poi richiamare i lavoratori in servizio in caso di necessità? | Si, è possibile | |
| 3 | Nella comunicazione di sospensione dal lavoro da inviare al dipendente, è necessario specificare che lo stesso potrebbe essere richiamato al lavoro anticipatamente? | Tale indicazione non è vietata, ma l’azienda può valutare autonomamente in base alla propria organizzazione. | |
| 4 | Nella comunicazione di riduzione della prestazione lavorativa, posso indicare la sola percentuale di riduzione su base settimanale senza specificare in quali giorni della settimana tale riduzione opera? | Si, è possibile. | |
| 5 | Nel mese di febbraio 2020 abbiamo riconosciuto dei permessi aziendali retribuiti per far fronte al ridimensionamento dell’attività. Avendo ad oggi già chiuso il flusso payroll è possibile convertire questi permessi in sospensione per cassa integrazione? E per i periodi di marzo 2020 precedenti alla formale comunicazione di sospensione effettuata nei confronti del dipendente? |
Per le assenze che si sono già consolidate ad altro titolo non è possibile procedere alla conversione a titolo di integrazione salariale. | |
| 6 | La decorrenza relativa alle misure di cassa integrazione per un periodo massimo di 9 settimane riguarda l’intera azienda o il singolo lavoratore? Ad esempio ponendo in cassa un lavoratore dal 16/03/2020, le 9 settimane decorrono dal 16/03/2020 per tutta l’azienda o soltanto per quei lavoratori? |
La decorrenza è da legarsi all’inizio del trattamento integrale del singolo lavoratore. | |
| 7 | Per i lavoratori con contratto a intermittenza in servizio il 23 febbraio 2020 e con “chiamate” programmate che si sovrappongono alla sospensione per cassa integrazione è possibile richiedere l’integrazione salariale ordinaria o si deve procedere con quella in deroga? | Possono ritenersi integrabili le retribuzioni del personale intermittente che alla data del 23/2/2020 erano già in forza e per cui era stata attivata la chiamata nei periodi successivi, ma bisogna fornire prova di adeguata attivazione delle chiamate prima del 23/2/2020. Nelle altre ipotesi non è possibili preporli in cassa ma potranno fare istanza per l’accesso al fondo di ultima istanza di cui all’art. 44 del D.L. 18/2020 |
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| 8 | Su quale base (mensile, settimanale, giornaliera) deve essere calcolato il massimale INPS | Il parametro di applicazione del massimale è quello orario. Una volta identificato il valore orario massimale è questo il valore con cui sono conteggiate le integrazioni salariali dovute per le ore da integrare | |
| 9 | Posso richiedere la cassa integrazione / FIS anche se non sono regolare con il DURC | Si, è possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale | |
| 10 | Il pagamento diretto è sempre possibile in caso di ricorso in CIGO / FIS senza distinzione dei limiti dimensionali del datore di lavoro? | Si, il pagamento diretto può essere sempre opzionato dal datore di lavoro | |
| 11 | Esiste un termine oltre il quale non è più possibile sospendere i lavoratori e richiedere le integrazioni salariali per CIGO / FIS? | Si, le sospensioni devono riferirsi al periodo 23/02/2020 – 31/08/2020 per la durata massima di 9 settimane. | |
| 12 | E’ previsto il pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 e 29 del D. Lgs 148/2015? | No, questo contributo non è dovuto per la causale “COVID-19” | |
| 13 | I periodi di cassa richiesti con causale “COVID-19” si computano ai fini del raggiungimento delle durate massime di utilizzo degli ammortizzatori? | No, sono considerati neutro a tale fine | |
| 14 | Posso chiedere la cassa per un lavoratore che non ha maturato un’anzianità minima di 90 giorni? | Si, è possibile purché sia in forza alla data del 23/02/2020 | |
| 15 | In cosa consiste la dispensa ad osservare l’art. 14 del D. Lgs 148/2015 se poi è comunque necessario procedere all’informativa, consultazione ed esame congiunto con le OO.SS? | La dispensa si tramuta nella non necessità di dare comunicazione, all’atto della presentazione della domanda, dell’avvenuta esecuzione delle procedure previste dall’art. 14 del D. Lgs 148/2015 | |
| 16 | E’ necessario che l’azienda documenti la causale di intervento, le caratteristiche di temporaneità, ripresa dell’attività e non imputabilità dell’evento? | No, nell’istruttoria della domanda questi requisiti non saranno valutati in via eccezionale per la causale COVID-19 | |
| 17 | Se l’azienda dovesse richiedere il pagamento diretto, deve dimostrare di essere in difficoltà finanziaria? | No, nella domanda non si deve allegare il prospetto di verificare della situazione di liquidità aziendale. Il pagamento diretto sarà sempre concesso | |
| 18 | Tenuto conto che il D.L. 18/2020 non ha abrogato il precedente D.L. 9/2020, è possibile per la stessa azienda utilizzare gli ammortizzatori previsti da entrambe le normative in sommatoria? | Si, l’azienda potrà richiedere l’integrazione ai sensi del D.L. 9/2020 e una volta esaurito questo strumento potrà richiedere anche le integrazioni previste dal D.L. 18/2020. Si precisa che gli strumenti si possono anche sovrapporre temporalmente a patto che non riguardino gli stessi lavoratori. |
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| 19 | La durata massima prevista dal D.L. 9/20202 concede l’integrazione nelle zone rosse per “3 mesi”. A quante settimane corrispondono? | Si ritiene che i 3 mesi sono da tradurre in 13 settimane | |
| 20 | Se un’azienda ha già in corso (o ha fatto domanda) per CIGO o FIS ordinari con le tipiche causale può accedere ai nuovi ammortizzatori? | Si, l’azienda deve presentare domanda con la causale COVID-19 per i periodi necessari. E’ poi l’istituto che provvede annullare i periodi di CIGO/FIS ordinari per i periodi che si sovrappongono | |
| 21 | Posso richiedere l’integrazione salariale per i lavoratori a tempo determinato? | Si, è possibile purché sia in forza alla data del 23/02/2020 | |
| 22 | Se l’azienda si trova alla data del 23 febbraio 2020 in cassa straordinaria (ad es. in solidarietà) è possibile richiedere la CIGO speciale. Ma come ci si deve comportare se l’inquadramento dell’azienda non contempla le tutele ordinarie di CIGO/FIS? | In questo caso è possibile per l’azienda richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020 | |
| 23 | Ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali del D.L. 18/2020 è necessario che i dipendenti abbiano preventivamente smaltito eventuali ferie e permessi? | No, lo smaltimento degli istituti contrattuali non è un requisito di accesso alle integrazioni salariali compresa la cassa integrazione in deroga | |
| 24 | Che tipo di tutele esistono per i contratti a termine attivati dopo il 23/02/2020? | La tutela è stabilita dall’articolo 44 del D.L. attraverso il “Fondo per il reddito di ultima istanza”. | |
| GESTIONE DELLA CASSA / FIS E MALATTIA COMUNE | |||
| 1 | Dopo aver sospeso a zero ore un lavoratore, se il dipendente presenta un certificato di malattia come deve essere trattata l’assenza? | Si eroga soltanto il trattamento di integrazione salariale. | |
| 2 | Dopo aver ridotto in maniera orizzontale l’orario di lavoro, se il dipendente presenta un certificato di malattia come deve essere trattata l’assenza? | Il trattamento di malattia prevale sul trattamento di integrazione salariale | |
| 3 | Se un lavoratore si trovava in malattia prima dell’inizio della cassa integrazione a zero ore, come deve essere trattata l’assenza? | Occorre distinguere due casi:
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| 4 | Se un lavoratore si trovava in malattia prima dell’inizio della cassa integrazione con riduzione orizzontale, come deve essere trattata l’assenza? | Il trattamento di malattia prevale sul trattamento di integrazione salariale | |
| 5 | Se un lavoratore si trovava in malattia prima dell’inizio della cassa integrazione con riduzione verticale, come deve essere trattata l’assenza? | Il trattamento di malattia prevale sul trattamento di integrazione salariale | |
| GESTIONE DELLA CASSA / FIS E PERMESSI LUTTO | |||
| 1 | Dopo aver sospeso un lavoratore in cassa, è possibile riconoscere il permesso per lutto al posto della cassa stessa? | La richiesta di permesso per lutto non prevale sulla cassa integrazione programmata dall’azienda. Al fine di tutelare comunque il diritto del dipendente di assentarsi per il titolo “permesso lutto” è necessario spostare la fruizione negli altri giorni disponibili, se disponibili, non coincidenti con la cassa integrazione. |
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ART. 22 – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
| 1 | E’ applicabile ai collaboratori? | No. |
| 2 | Nel caso di azienda con unità produttive dislocate in più regioni, il decreto di concessione della Cassa in deroga deve essere concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o sempre dalle Regioni? E la domanda va fatta alle singole Regioni o direttamente al Ministero? | Il decreto di concessione è emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la domanda è inviata allo stesso Ministero |
ART. 23 – CONGEDO PARENTALE 50%
| 1 | Fino a quale data è possibile fruire del congedo parentale indennizzato al 50%? | Fino al 03/04/2020 o successive proroghe del D.P.C.M. 04/03/2020 |
| 2 | E’ possibile fruire del congedo parentale dell’art. 23 al termine di altro periodo di congedo parentale già richiesto? | Si, è inoltre previsto che i periodi già richiesti a titolo di congedo parentale al 30% a partire dal 5 marzo 2020 possono essere convertiti in congedo parentale al 50% |
| 3 | Il congedo è concesso a condizione che l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito nei casi di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Lo smart working viene assimilato a strumento a sostegno del reddito? In caso affermativo dobbiamo farci autocertificare che l’altro lavoratore non sia in smart working? |
Lo smart working è una modalità di lavoro e non è una misura a sostegno del reddito. |
| 4 | Il congedo è concesso a condizione che l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito nei casi di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Nel caso in cui entrambi i genitori siano fruitori di strumenti di sostegno al reddito è possibile richiedere il congedo? |
No, il genitore che lo richiede non deve essere beneficiario di uno strumento di sostegno al reddito |
| 5 | Come deve essere documentata la condizione dell’altro genitore (non fruizione di strumento di sostegno al reddito / non lavoratore / disoccupato)? | E’ possibile autocertificare lo stato dell’altro genitore. L’inps potrà eventualmente prevedere apposita modulistica |
| 6 | Qualora via sia una richiesta del dipendente di fruire del congedo speciale in giornate nelle quali erano già previste /programmate giornate di cigs o ferie, prevale il congedo parentale? | Si, riteniamo che si debba dare precedenza al congedo parentale |
| 7 | E’ possibile convertire un periodo di cigs / ferie già fruito nel congedo parentale speciale? | No, non è consentita la variazione del titolo dell’assenza. |
| 8 | Anche per la fruizione del congedo speciale sono validi i termini di 5 giorni di preavviso (2 su base oraria)? | Si, non è stata introdotta una disciplina derogatoria. Verificare in ogni caso eventuali diverse disposizioni del CCNL. |
| 9 | Il calcolo dei 15 gg spettanti avviene sulla base di giornate lavorative o di calendario? Si devono computare anche le giornate di riposo? | Si conteggiano in giorni di calendario compresi i giorni di riposo |
| 10 | Il congedo speciale è fruibili anche dal personale dirigente? | Si |
| 11 | Se la chiusura dei servizi educativi dovesse prorogarsi oltre il limite del 3/04/2020 previsto dal DPCM 04/03/2020, la norma risulterebbe automaticamente prorogata? | Si, riteniamo che il congedo possa essere fruito anche successivamente |
| 12 | Ai fini dell’erogazione dell’indennità al 50% per il congedo speciale, devono essere verificati i requisiti reddituali nei casi ordinariamente previsti? | No, il congedo previsto dal Decreto Cura Italia non è sottoposto alla verifica dei requisiti reddituali |
| 13 | Se il dipendente ha già fruito completamente del congedo parentale ordinario, può comunque richiedere gli ulteriori 15 giorni di congedo speciale? | Si, la richiesta può essere avanzata anche in questo caso |
| 14 | Come deve essere richiesto il congedo parentale speciale? | La domanda deve essere presentata secondo le ordinarie modalità, ma l’istituto provvederà ad implementare la relativa modulistica alla casistica in esame. |
| 15 | Nelle more degli adeguamenti informatici necessari per la gestione del congedo, il dipendente può assentarsi pur non avendo ancora presentato la domanda all’INPS? | Si, il datore di lavoro deve consentire la fruizione del congedo anche se la domanda non è stata ancora presentata. Nel momento in cui l’INPS comunicherà la possibilità di presentare la domanda il lavoratore potrà indicare anche periodi già fruiti |
| 16 | Come deve essere presentata la domanda di congedo nel caso dei figlio tra 12 e 16 anni? | La domanda va presentata soltanto al datore di lavoro e non all’INPS. |
| 17 | Se il dipendente si trova già in congedo di maternità / paternità oppure in malattia, è possibile fruire del congedo speciale | No, in questo caso prevalgono i titoli di assenza indicati |
ART. 24 – PERMESSI L. 104/92
| 1 | Le giornate aggiuntive di permesso sono complessivamente 12 per il periodo marzo aprile 2020, oppure sono 12 giorni aggiuntivi per ciascun mese? | Le 12 giornate di permesso aggiuntivo sono da intendersi complessive per i mesi di marzo ed aprile 2020. |
| 2 | Le ulteriori giornate di permessi sono utilizzabili soltanto dal personale sanitario? | No, la disposizione si applica a tutti i lavoratori dipendenti. Per il personale sanitario possono essere concessi solo se compatibili con le esigenze organizzative dell’azienda. |
| 3 | Se il dipendente fruisce dei permessi L. 104 nella modalità oraria, come deve comportarsi in relazione alla gestione delle ulteriori giornate previste dalla nuova normativa? | Tenuto conto che i permessi del D.L. si aggiungono a quelli ordinari di 3 giorni, riteniamo che possano essere fruiti secondo le stesse modalità dei permessi “ordinari” |
| 4 | Se un lavoratore è stato posto in cassa integrazione può richiedere di fruire dei permessi aggiuntivi L. 104/92? | Nel caso di sospensione a zero ore continua ad erogarsi l’integrazione salariale e non si ha diritto ai permessi L. 104/92. Nel caso di riduzione di orario spettano i permessi L. 104/92 in misura riproporzionata (v. altra faq in questa sezione) |
| 5 | I 12 giorni aggiuntivi devono essere ripartiti proporzionalmente tra marzo ed aprile 2020? | No, i 12 giorni possono essere liberamente fruiti nello stesso mese o distribuiti liberamente in entrambi i mesi. |
| 6 | Il datore di lavoro può chiedere ai lavoratori di fruire dei permessi aggiuntivi in gruppi minimi di 3 giorni alla volta evitando un periodo continuativo di tutti permessi? | Si consiglia di utilizzare le prassi aziendali in uso. Tenuto conto della fase di emergenza occorre limitare eventuali dinieghi solo in caso di concreta e reale motivazione organizzativa. |
| 7 | Se un dipendente assiste 2 persone disabili ex L. 104/92, ha diritto a 24 giorni di permessi aggiuntivi? | No, si ha diritto in ogni caso a 12 giorni complessivi |
| 8 | I 12 giorni aggiuntivi di permesso devono essere riproporzionati in caso di sospensione per CIGS / part time? | Si, il riproporzionamento è previsto dal messaggio Inps 3114/2018 e dal 26411/2009. |
| 9 | Se l’azienda ha già programmato le ferie ed il dipendente richiede la fruizione dei permessi aggiuntivi, quale assenza prevale? E per le ferie già fruite? E’ possibile convertirle in permessi L. 104 aggiuntivi? |
I permessi prevalgono sulle ferie future programmate. Per le ferie già godute è facoltà del datore di lavoro accettare istanze retroattive con l’unico limite che non sia già stato consolidato il LUL |
| 10 | I permessi aggiuntivi sono fruibili anche dal personale dirigente? | Si |
| 11 | Nel caso in cui il dipendente abbia 2 figli (il primo oltre i 12 anni ed il secondo sotto i 12 anni) è possibile fruire sia del congedo retribuito al 50% sia del congedo non retribuito? | Si, il dipendente potrà fruire prima del congedo retribuito e, a seguire, del congedo non retribuito |
| 12 | I permessi aggiuntivi sono concessi solo nel caso di assistenza a familiari con disabilità grave? | Oltre alla casistica individuata, i permessi aggiuntivi possono essere fruiti anche al lavoratore disabile |
ART. 26 – TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
| 1 | In caso di azienda i cui lavoratori non hanno diritto all’indennità di malattia c/inps, è obbligatorio che il lavoratore richieda l’intervento della ASL e poi del medico curante? | L’art. 26 del D.L. introduce una procedura speciale per i “lavoratori del settore privato”. Se viene seguita tale procedura, gli oneri sono posti a carico dello Stato, in deroga alle norme vigenti. Pertanto suggeriamo di seguirla. |
| 2 | Il periodo di “quarantena” è considerato malattia anche per le aziende i cui lavoratori non hanno diritto all’indennità di malattia c/inps? | Si, confermiamo |
| 3 | Nel caso in cui l’azienda eroga l’indennità di malattia totalmente a proprio carico, deve continuare a corrisponderla anche durante i periodi di quarantena? | No, l’azienda anticipa soltanto il trattamento di malattia generalmente previsto dall’INPS in caso di indennizzabilità della malattia (50% e 66,67%), salvo poi recuperarlo con le modalità che saranno introdotte |
| 4 | Nel caso in cui l’azienda anticipa l’indennità di malattia c/inps, nelle ipotesi di quarantena deve continuare a pagare anche le integrazioni previste dal CCNL? | No, l’unico trattamento da anticipare è quello da erogare per conto INPS |
| 5 | I certificati medici di malattia, trasmessi prima dell’entrata in vigore del D.L. 18/2020 sono validi anche in assenza di provvedimento dell’autorità Sanitaria | Si, sono considerati validi |
| 6 | Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’Autorità Sanitaria? | Si, confermato. |
| 7 | Laddove a fronte della ricezione del dispositivo ASL non arrivi il relativo certificato medico, si può intendere il periodo comunque a titolo di malattia? Se NO, come gestirlo? | Il provvedimento della ASL non è trasmesso all’inps, ma consegnato al solo lavoratore il quale deve trasmetterlo a sua volta al medico curante. |
| 8 | Fino al 30 aprile, ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge104/1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero? E’ necessaria ai fini dell’equiparazione al ricovero ospedaliero una certificazione del medico curante che attesti la condizione di rischio e la connessa necessità di assentarsi dal servizio? |
Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 non è necessaria alcuna certificazione. Per gli altri il certificato deve essere quello rilasciato ai sensi dell’art. 3, comma 1 L. 104 con ulteriore specifica afferente patologie e terapie come indicate (non quindi quella del medico curante) |
| 9 | L’equiparazione al ricovero ospedaliero dell’art. 26, comma 2, è da intendersi quale trattamento pari ai 2/5 per coloro che sono coperti da indennità INPS? E se la malattia è a carico dell’azienda? |
Si. Se la malattia è a carico dell’azienda, sia la relazione tecnica che il comma 5 dell’art. 26 prevedono che gli oneri dei datori saranno posti a carico dello Stato; per le modalità operative si attendono indicazioni. L’indennizzo è comunque commisurato alle normali percentuali riconosciute dall’Istituto per i lavoratori indennizzati. |
ART. 27 – INDENNITA’ COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
| 1 | I Collaboratori operanti in un call center possono richiedere l’indennità? | Si, a patto che non siano titolari di pensione o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria |
ART. 42 – DISPOSIZIONI INAIL
| 1 | Nei casi di accertamento dell’infezione da coronavirus in occasione di lavoro siamo di fronte all’ipotesi di infortunio. Il riconoscimento è esteso anche ai casi di infezione contratta durante il trasporto casa / lavoro e viceversa? | Si, confermato dalla nota INAIL 17/03/2020 |
ART. 63 – PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
| 1 | Il premio deve essere erogato per il personale in trasferta o ai trasfertisti? | Si, poiché si tratta di una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa |
| 2 | Il premio deve essere riconosciuto ai dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in smart working o telelavoro? | No, perché la ratio della norma è premiare l’effettiva presenza in sede |
| 3 | In caso di fruizione di ferie o permessi o altre ipotesi di assenza per l’intera giornata rientrano nei giorni di presenza ai fini dell’erogazione del premio? Le assenze in quota parte di giornata, possono essere considerate come presenza piena? |
No, le giornate di assenza per l’intera giornata non rientrano nei giorni per i quali può essere riconosciuto il premio. Le assenze orarie nella giornata danno invece diritto al premio poiché di premia lo spostamento in sede del lavoratore |
| 4 | Il premio è riconosciuto nelle giornate di permesso sindacale? | No |
| 5 | Per riconoscere il premio a coloro che non erano in forza nell’anno 2019, o per parte di esso, bisogna acquisire un’autocertificazione da parte del dipendente in cui dichiari di aver percepito un reddito inferiore a 40.000 euro? | Si, è possibile far autocertificare il requisito al dipendente |
