È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94/2020 il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Si offre di seguito una sintesi delle disposizioni in materia del lavoro e di versamenti tributari e contributivi.
Art. 18 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi.
La norma prevede che:
a) per le imprese con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020 i termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi dal lavoro dipendente e assimilato e all’iva.
Sono, inoltre, sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.
b) per le imprese con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020 i termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi dal lavoro dipendente e assimilato e all’iva.
Sono, inoltre, sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.
c) Le sospensioni dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria competono, inoltre:
- alle imprese con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia che hanno avviato la propria attività dal 1° aprile 2020;
- agli enti del terzo settore esercenti attività che svolgono attività di interesse generale in regime d’ impresa (ove non operino in regime d’impresa non può trovare applicazione la sola sospensione del versamento dell’IVA).
d) Per le imprese delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
f) I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzione e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo decorrenti dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
g) Per le imprese aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020 le disposizioni di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. 9/2020 e dell’art. 61, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 e, per i mesi di aprile e maggio 2020 le disposizioni di cui all’art. 61, comma 5 del D.L. n. 18/2020 con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Art.21 – Rimessione in termini per i versamenti
In considerazione del periodo emergenziale, si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del D.L. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Art. 22- Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della C.U. 2020.
In conseguenza dell’attuale emergenza sanitaria per il solo per l’anno 2020 viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Non si applicano le sanzioni di legge nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.
Art.23- Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020.
La norma proroga espressamente fino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.
Art. 30 – Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
Il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all’art. 64 del D.L. n. 18/2020 viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. Sono compresi detergenti mani e disinfettanti.
Art. 41 – Disposizioni in materia di lavoro.
Si prevede che anche nei confronti dei lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 si applicano le norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, nonché di cassa integrazione in deroga di cui rispettivamente agli artt. 19 e 22 del D.L. 18/2020 “Cura Italia”.
