È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94/2020 il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Si offre di seguito una sintesi delle misure urgenti per imprese e settori strategici.
- Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti.
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro (di cui di almeno 30 destinati a supporto di piccole e medie imprese) concesse attraverso la società SACE S.p.a, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
Nello specifico, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi (anche per imprese che facciano parte del medesimo gruppo della beneficiaria), l’impegno a deve gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.
Più in dettaglio:
- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
- la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
- l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nell’anno 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.
Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito, ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.
Il Fondo – già ampliato dal D.L n. 18/2020 (“Cura Italia”) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy.
È previsto, inoltre, una notevole semplificazione delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.
- Misure per garantire la continuità delle aziende.
Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.
Tale intervento avviene:
- in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
- disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.
In aggiunta a quanto precede vi è una terza misura finalizzata a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, mirano in questa fase a:
- evitare l’apertura del fallimento e delle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
- sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (ne consegue che una volta terminato il periodo emergenziale, i creditori potranno eventualmente proporre le azioni revocatorie).
- Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria.
Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:
- anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo – l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
- estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.
In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.
4) Misure specifiche per le piccole e medie imprese.
Fondo centrale di garanzia PMI.
Vengono rafforzare ulteriormente le misure di accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid- 19 sull’economia nazionale.
A tal fine, l’art. 13 del D.L. 23/2020 riprende l’impianto già delineato dall’art. 49 del D.L. 18/2020, estendo e rafforzando le misure in esso previste, tutte incardinate sul rodato ed efficace strumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre1996, n. 662.
Più in dettaglio, la norma:
a) riprende e conferma le previsioni straordinarie e transitorie contenute nell’art. 49 del D.L. 18/2020, tutte incardinate sul rodato ed efficace strumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese tra le quali:
- la gratuità della garanzia;
- l’innalzamento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per impresa. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- la possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese;
- l’allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca finanziatrice;
- l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;
- l’innalzamento della garanzia su portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall’emergenza da Covid-19;
- l’accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall’emergenza da Covid-19.
b) prolunga fino al 31 dicembre 2020 il periodo di attuazione di tali misure (inizialmente pari a 9 mesi ai sensi dell’art. 49 del D.L. n. 18/2020).
c) prevede una serie di misure tese all’ulteriore rafforzamento degli interventi di garanzia, relative, in particolare, a:
- l’ulteriore innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell’importo dell’operazione finanziaria (rispetto alle precedenti soglie, rispettivamente, dell’80% e del 90% previste dal precedente articolo 49 del D.L. n. 18/2020);
- l’accesso al Fondo senza valutazione, rafforzando, in questo, la precedente previsione che prevedeva l’applicazione, ai fini dell’accesso alla garanzia, del metodo economico-finanziario del vigente modello di valutazione del Fondo;
- l’innalzamento delle percentuali di copertura previste dall’articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) al 100%;
- l’introduzione di un nuovo intervento di garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800.000,00 euro;
- la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.
d) viene introdotta una operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio, con percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all’80% a una garanzia al 90% della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell’ammontare dei portafogli.
e) viene fissato al 10 aprile 2020 la limitazione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già prevista dall’art. 18, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06. 2019, n. 58).
f) per la copertura finanziaria del maggior fabbisogno finanziario del Fondo connesso alle misure di rafforzamento degli interventi, le risorse già destinate al Fondo di garanzia dall’art. 49 del D.L. n. 18/2020 (1.500 milioni di euro) vengono integrate con un ulteriore stanziamento, sempre per il 2020, di 249 milioni di euro.
Il precedente art. 49 del D.L. n. 18/2020 — i cui contenuti, come detto, sono stati trasfusi, con le modifiche sopra evidenziate, nel nuovo decreto-legge “Liquidità” – viene conseguentemente abrogato.
Si ribadisce che per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito, ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
