Dal 17 luglio 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 76/2020 che interviene sulle semplificazioni in materia di contratti pubblici, sulla velocizzazione dei procedimenti amministrativi e l’eliminazione di adempimenti burocratici, sulla ridefinizione delle responsabilità relative all’abuso di ufficio e al danno erariale, nonché sulle semplificazioni per favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Di seguito vengono riepilogate le norme più rilevanti contenute nel Decreto e si offre una sintesi delle modifiche apportate alla disciplina degli appalti pubblici.
A) SINTESI NORME PIÙ RILEVANTI
Art. 1 -8 – Semplificazioni in materia di contratti pubblici.
Le norme prevedono un anno di “regime straordinario” (dal 17. 07.2020 al 31.07.2021) per gli appalti con affidamenti diretti senza gare per tutte le piccole e medie opere e per quelle grandi che saranno considerate urgenti.
E’ previsto l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro.
Per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la procedura è negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo.
Il decreto prevede che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a 4 in specifici casi.
Il mancato rispetto dei termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità per danno erariale e per la risoluzione del contratto.
Inoltre, si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati.
Sarà poi obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le controversie. Infine, si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo.
N.B.
L’ art. 8 prevede espressamente
- al comma 4, lett. c): “Il rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonchè dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
- al comma 10 “In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”.
Art. 9 – Commissari straordinari.
Si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.
Art. 21 – Responsabilità erariale.
Si prevede che la prova del dolo richieda la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.
Inoltre per i soli fatti commessi dal 17.07.2020 al 31.07.2021 la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 l. n. 20/1994 è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia da lui dolosamente voluta. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Art. 24 – 30 – Sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale.
In merito alla cittadinanza digitale e allo sviluppo dei servizi digitali della Pa si prevede:
- l’accesso a tutti i servizi digitali della Pa tramite Spid, Carta d’identità digitale (Cie) e tramite AppIO su smartphone;
- il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi;
- la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini;
- la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO;
- semplificazioni per il rilascio della Cie;
- una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della Pa e via Pec degli atti giudiziari;
- la semplificazione della firma elettronica avanzata;
- il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
- regole omogenee per tutte le Pa per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini;
- la semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le Pa;
- la semplificazione e il rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico.
Art. 39 – Semplificazioni della misura Nuova Sabatini.
Si prevede l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della «Nuova Sabatini» (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno.
Art. 40 – Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi nonché in materia di recesso dalle società di persone.
Sono semplificate le procedure di cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi nonché in materia di recesso dalle società di persone nell’intento di assicurare che il registro delle imprese rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio
Art. 45 – Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
Prevede la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per la restituzione del finanziamento oneroso di 400 milioni di euro concesso ad Alitalia SAI in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch’esse in amministrazione straordinaria per consentire la continuità del servizio svolto.
Art. 49 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
Per assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei viadotti e delle gallerie esistenti lungo tutta la rete stradale e autostradale vengono approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
B) DETTAGLIO DISCIPLINA APPALTI (art. 1 -8)
Art. 1
Sottosoglia, tempi affidamento.
Fino al 31 luglio 2021 le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti diretti entro 2 mesi e le procedure negoziate in 4 mesi. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il Rup o all’esclusione dell’impresa in base all’imputazione delle cause del ritardo.
Sottosoglia, procedure semplificate e massimo ribasso.
Fino al 31 luglio 2021 la soglia per gli affidamenti diretti sale a 150.000 euro. Poi scattano le procedure negoziate senza bando con 5 inviti fino a 350.000 euro, 10 inviti da 350.000 a 1.000.000 di euro e 15 inviti tra 1.000.000 e 5.350.000 di euro. Soglia per il massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale a 5.350.000 di euro. L’avviso di aggiudicazione deve contenere anche l’elenco degli invitati.
Abolizione garanzia provvisoria.
Viene abolito l’obbligo della garanzia del 2% per gli appalti sottosoglia. Salvo che la stazione appaltante non motivi una scelta diversa. In questo caso l’importo della garanzia è dimezzato.
Art. 2
Soprasoglia, tempi affidamento.
Fino al 31 luglio salvo sospensioni dovute ai ricorsi, le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti soprasoglia UE entro 6 mesi dalla data di avvio del procedimento. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il Rup o l’esclusione dell’impresa in base alle imputazioni del ritardo.
Soprasoglia, urgenza.
Fino al 31 luglio l’assegnazione degli appalti (lavori, servizi e forniture) incluse le progettazioni sono assegnate con i tempi ridotti previsti dalle procedure d’urgenza.
Soprasoglia, procedura negoziata per gli appalti anti-crisi.
Gli appalti legati al superamento dell’emergenza Covid possono essere affidati con procedura negoziata anche soprasoglia “per ragioni di estrema urgenza” nel caso in cui risulta impossibile rispettare anche i termini abbreviati delle procedure ordinarie.
Appalti anticrisi in deroga.
Fino al 31 luglio 2021 gli appalti legati al superamento dell’emergenza Covid e anche quelli relativi a scuole e università, sanità, carceri, strutture per la sicurezza, trasporti, strade, ferrovie, porti, aeroporti e dighe possono essere assegnati in deroga a tutte le disposizioni di legge, escluse le norme penali, il codice antimafia e i paletti derivanti dalle norme Ue.
Art- 3
Verifiche antimafia.
Fino al 31 luglio 2021 viene previsto il rilascio della liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale antimafia, anche quando il controllo riguarda un soggetto non censito. L’informativa liberatoria consente di stipulare i contratti salvo le ulteriori verifiche da completarsi in 30 gg. In caso di problemi il contratto stipulato viene risolto con pagamento delle sole opere eseguite. Con Dm Interno (entro 15 giorni dal DL) possono essere stabilite ulteriori semplificazioni. L’iscrizione alle white list ha valore di informazione antimafia. Le Pa devono inserire nei bandi la clausola di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto per chi non rispetta i protocolli di legalità.
Art. 4
Stipulazione del contratto.
La stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 gg. dall’aggiudicazione. Eventuali proroghe concordate con l’aggiudicatario sono ammesse solo “nell’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”. Eventuali ritardi non possono essere giustificati con la pendenza dei ricorsi e possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti della Pa.
Ricorsi.
In caso di impugnazione di appalti sottosoglia e appalti anti-crisi anche sopra soglia la sospensione o all’annullamento dell’aggiudicazione da parte del giudice non comporta la caducazione e riassegnazione del contratto ma solo il risarcimento per equivalente.
Processo amministrativo.
Sono ridotti i termini della decisione dei ricorsi
Art. 5
Sospensione opere.
Viene esclusa la sospensione delle opere (in deroga all’art. 107 del Codice Appalti) se non per motivi legati a norme penali e antimafia, gravi ragioni di ordine pubblico, tecnico o pubblico interesse.
Crisi imprese e cantieri.
In caso di insolvenza o crisi dell’impresa la stazione appaltante “dichiara senza indugio” la risoluzione del contratto e provvede all’esecuzione attraverso 4 strade: esecuzione diretta anche tramite convenzione con società pubbliche; scorrimento graduatoria rispettando condizioni appalto solo se tecnicamente possibile; indice una nuova gara per il completamento; propone la nomina di un commissario straordinario
Art. 6
Collegio consultivo tecnico.
Fino al 31 luglio 2021 per i lavori pubblici soprasoglia le stazioni appaltanti devono dotarsi di un collegio consultivo tecnico composto da 3 o 5 componenti in base alla complessità dell’opera, dotati delle competenze necessarie alla risoluzione delle controversie. Pesanti sanzioni sono previste per l’inosservanza delle determinazioni del collegio, le decisioni hanno validità di lodo contrattuale. La nomina del collegio è possibile anche per gli altri appalti. I compensi dei componenti del collegio sono imputati all’interno del quadro economico dell’opera
Art. 7
Fondo per la prosecuzione delle opere.
E’ prevista l’istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con l’obiettivo di evitare che la mancanza temporanea di risorse (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera. Le modalità operative del fondo sono individuate con decreto del ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero dell’Economia, da adottarsi entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore del DI Semplificazioni. Le risorse del fondo vengono assegnate sulla base di decreti Mit con cadenza trimestrale. Per il 2020 al fondo viene attribuita una dotazione di 30.000.000 di euro. Per gli anni successivi la dotazione massima è di 100.000.000 di euro.
Art. 8
Gare in corso.
Sono previste una serie di semplificazioni anche per le gare in corso tra cui: consegna di lavori in via d’urgenza, riduzione dei termini delle procedure ordinarie, obbligo di sopralluogo, assegnazione di contratti non previsti negli strumenti di programmazione. Le gare scadute entro il 22 febbraio 2020 devono essere aggiudicate entro il 31 gennaio 2020.
Lavori in corso.
Il direttore lavori deve emettere uno stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni e certificato di pagamento entro i successivi cinque. I pagamenti devono essere effettuati entro 15 gg. dall’emissione del certificato. Devono essere riconosciuti alle imprese gli extracosti di sicurezza legati all’emergenza sanitaria. La mancata esecuzione delle opere a causa del rispetto delle norme anti-Covid non costituisce circostanza imputabile all’esecutore.
Centrali di committenza.
Introduce alcune novità per l’iscrizione all’albo delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza. Tra i requisiti prevista la disponibilità di una piattaforma telematica per la gestione delle gare e viene eliminata la necessità di un sistema di qualità certificato.
Cause di esclusione dalle gare.
Viene eliminata definitivamente la possibilità che un concorrente venga escluso a causa dell’irregolarità commessa da un subappaltatore (il DL Sbloccacantieri lo prevedeva sino a fine 2020). Viene introdotta, inoltre, la possibilità di escludere un operatore per violazioni non definitivamente accertate, se il mancato pagamento costituisce una irregolarità (per importo o Durc).
Polizze assicurative.
Per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori che posseggono una copertura non sufficiente di adeguare l’importo della polizza al valore dell’appalto.
Sospensione codice appalti
E’ prorogato sino al 31 dicembre 2021 il termine del decreto Sbloccacantieri (DI 32/2019) che sospende l’obbligo di servirsi di centrali di committenza, il divieto di appalto integrato e l’entrata in vigore dell’albo dei commissari di gara gestito dall’Anac. Di conseguenza viene spostata di un anno, al 30 novembre 2021, la relazione del Governo al parlamento sugli effetti della sospensione.
Esame offerte prima dei requisiti.
Viene prorogata a fine 2021, nei settori ordinari, la possibilità di esaminare le offerte prima dei requisiti prevista per i settori speciali.
Parere Consiglio superiore lavori pubblici.
Viene elevato da 50.000.000 a 100.000.000 di euro l’importo per opere statali sul cui progetto è previsto il parere del Consiglio superiore lavori pubblici. Tra 50.000.000 e 100.000.000 a esprimere il parere sarà il comitato tecnico dei Provveditorati. Sotto i 50.000.000 (limite attuale innalzato temporaneamente a 75.000.000 dal DI Sbloccacantieri) non è necessario alcun parere.
Durc.
Non è prevista la ultra-validità dei Documenti di regolarità contributiva in scadenza tra gennaio e 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti-Covid (art. 103 del DI 27/2020).
