MATURAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI (*) | CASSA INTEGRAZIONE – FIS – IN DEROGA | ||
A ZERO ORE | RIDUZIONE ORARIA | ||
FERIE | non maturano | in proporzione alle ore effettivamente lavorate | |
PERMESSI | |||
MENSILITA’ AGGIUNTIVE | |||
TFR | maturazione piena a carico azienda | ||
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA | Il lavoratore continua l’aspettativa. Al termine può accedere alla cassa | ||
SCATTI ANZIANITA’ | il periodo in cassa costituisce anzianità di servizio utile | ||
ASSISTENZA SANITARIA | si sospende il versamento | matura |
PRESTAZIONI | TRATTAMENTO | |
ANF | spettante | |
MALATTIA SUCCESSIVA ALLA CIG | prevale la cassa integrazione | prevale la malattia |
MALATTIA PREESISTENTE | prevale la malattia | |
MALATTIA PREESISTENTE CON REPARTO IN CIG | prevale la cassa integrazione | |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA | prevale maternità obbligatoria | |
CONGEDO PARENTALE ORDINARIO AL 30% | a scelta del lavoratore, senza cumulo | |
CONGEDO STRAORDINARIO 2 ANNI SUCCESSIVO ALLA CIG | prevale la cassa integrazione | fruibile per la parte riferita alla residua prestazione lavorativa
nella stessa giornata cumulo congedo (retribuito in proporzione) + cassa |
CONGEDO STRAORDINARIO 2 ANNI PREESISTENTE | prevale il congedo | fruibile per la parte riferita alla residua prestazione lavorativa
nella stessa giornata cumulo congedo (retribuito in proporzione) + cassa |
PERMESSI ORDINARI L. 104/92 – 3 GIORNI | prevale la cassa integrazione | se riduzione verticale, si riproporziona il diritto
se riduzione orizzontale, spettano interamente Da fruire oltre alle ore di cassa |
RIPOSI ALLATTAMENTO | prevale la cassa integrazione | va fruito nelle ore di prestazione residua, nella stessa giornata cumulo cassa + riposo |
INFORTUNIO | prevale infortunio | |
DONAZIONE SANGUE | prevale donazione | |
MALATTIA BAMBINO | prevale la cassa integrazione | va fruito nelle ore di prestazione residua, nella stessa giornata cumulo cassa + malattia bambino |
NUOVI CONGEDI DL N.18/2020 | TRATTAMENTO |
CONGEDI PARENTALI 15 GIORNI AL 50% | Se richiesti dal dipendente prevalgono sulla cassa integrazione. Sono congedi che non devono essere riproporzionati al part-time |
PERMESSI 12 GIORNI AGGIUNTIVI L. 104/92 | Spettano senza alcun riproporzionamento anche in caso di sospensione totale dell’attività lavorativa. Prevalgono quindi sulla cassa integrazione. Sono congedi che non devono essere riproporzionati al part-time. |
TRATTENUTE DIPENDENTE | TRATTAMENTO |
CESSIONI V | Sulle somme erogate a titolo di integrazione salariale non è possibile operare le trattenute per cessione. In caso di intera mensilità in cassa a zero ore l’azienda sospende la trattenuta e lo comunicazione al creditore. Nel caso in cui la cassa abbia interessato solo parte del mese, l’azienda valuta se il reddito residuo rappresenta una dimiuzione del netto del dipendente superiore al 30%. In tal caso riproporziona la trattanute e lo comunica al creditore. |
PIGNORAMENTI | La trattenuta continua ad essere operata e versata soltanto con riferimento alla retribuzione residua spettante. Sulla quota di integrazione salariale non deve essere operata trattenuta. |
FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | Il versamento della contribuzione e del TFR è dovuto anche durante il periodi di cassa. In caso di pagamento diretto il datore trattiene la quota c/dipendente, la versa al fondo e poi la recupera dal dipendente nel primo cedolino con saldo positivo |
TRATTENUTE ADDIZIONALI | In caso di pagamento diretto, si consiglia di procedere nell’ultimo mese utile alla trattenuta integrale delle addizionali ancora dovute. |
(*) fatte salve diversi previsioni contenuti in accordi aziendali integrativi