L’emergenza Covid19 sta incidendo pesantemente anche sui rapporti di collaborazione autonoma e parasubordinata. Anche a tali rapporti sono certamente applicabili le disposizioni codicistiche afferenti l’impossibilità sopravvenuta, totale o parziale della prestazione nonché i principi in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione stessa, salvo diverse e specifiche pattuizioni individuali.
La fattispecie è anche stata oggetto di espressa previsione da parte prima dell’art. 3, comma 6 bis del DL. 6/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e, da ultimo, dall’art. 91 del D.L. 18/2020, all’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, , dopo il comma 6, ha inserito il comma 6-bis che dispone:
“Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente al decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Si rileva che l’art. 91 del D.L. 18/2020 non richiama, quali cause di esclusione della responsabilità del debitore, le misure di contenimento già previste dai precedenti provvedimenti governativi, ma fa riferimento esclusivamente al rispetto delle misure di contenimento previste dal medesimo decreto, entrato in vigore in data 17.3.2020.
Inoltre, secondo un’interpretazione letterale del disposto normativo, dal rispetto delle misure di contenimento previste dal medesimo decreto, non deriverebbe l’automatica esclusione della responsabilità ex art. 1218 e 1223 Cod. Civ., in quanto la normativa si limita a prevedere che debba sempre essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità, lasciando intendere che residui spazio per una valutazione discrezionale, quantomeno in sede giudiziaria.
Allo stato, possiamo distinguere 6 diverse ipotesi:
1. Sopravvenuta impossibilità totale temporanea dell’esecuzione del contratto di lavoro con permanenza di un apprezzabile interesse delle parti alle future prestazioni:
- no risoluzione del contratto;
- applicazione principi 91 del D.L. 18/2020;
- sospensione del rapporto di lavoro e delle conseguenti obbligazioni corrispettive.
2. Sopravvenuta impossibilità parziale temporanea dell’esecuzione del contratto di lavoro, con permanenza di un apprezzabile interesse delle parti all’esecuzione parziale del contratto di lavoro:
- la controparte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione da essa dovuta;
- applicazione principi 91 del D.L. 18/2020.
3. Sopravvenuta impossibilità temporanea, totale ovvero parziale, dell’esecuzione del contratto di lavoro, che tuttavia, in concreto, esclude la permanenza di un apprezzabile interesse delle parti all’esecuzione parziale del contratto ovvero alle future prestazioni:
- risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi degli artt. 1463 e 1256, 1º comma, c.c.;
- applicazione principi 91 del D.L. 18/2020.
4. Definitiva totale sopravvenuta impossibilità:
- risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1463 Cod. Civ.;
- applicazione principi 91 del D.L. 18/2020.
5. Definitiva impossibilità sopravvenuta parziale:
- l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta o può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale” (Cass. civ., sez. lav., 07-11-2013, n. 25073; Cass. civ., sez. lav., 10-03-2009, n. 5718);
- applicazione principi 91 del D.L. 18/2020.
6. Eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione:
- azione per la risoluzione del contratto, ex art. 1467, 1° comma, c.c., purché non sia stata già eseguita la propria prestazione.
Si rammenta che, in tutti i casi di sospensione del rapporto, dovrà essere preventivamente valutato se il lavoratore già benefici di ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (ad esempio per malattia, infortunio, degenza ospedaliera, maternità e congedo parentale – cfr. art 2 – bis D.lgs. 81/2015; art. 64 D.lgs. 151/2001).
A tale riguardo, si rileva che l’art. 26 del D.L. 18/2020 prevede che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. La disposizione si riferisce a tutti i lavoratori del settore privato e non soltanto ai lavoratori subordinati del settore privato.
Inoltre, l’art. 42 del D.L. 18/2020 prevede che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.
Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
