Con lettera circolare ABI UCR/000696 dello scorso 9 aprile e DSL/UCR/USP 000727 del 16 aprile 2020 sono state comunicate le procedure di semplificazione in tema di richiesta anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale.
La procedura semplificata si complica di molto dal momento che le stesse banche in sede di istruttoria richiedono al lavoratore copia del modello INPS SR41 inviato telematicamente all’INPS da parte delle aziende. Conseguentemente, i lavoratori rischiano di vedersi erogare le somme a titolo di anticipazione in tempi piuttosto lunghi.
La documentazione bancaria e il modello SR41.
Il modello SR41, come spiega l’Abi con lettera n. 000789 di ieri 23 aprile, viene presentato all’Inps da parte dei datori di lavoro solo dopo che la domanda di cassa integrazione è stata autorizzata dall’istituto. Senza il numero di autorizzazione rilasciato dagli enti preposti, infatti, non è possibile inviare il modello SR41.
Ciò detto, la stessa ABI chiarisce che in caso di domanda di anticipazione del trattamento di cassa integrazione non è previsto in capo al richiedente l’onere della presentazione del modello “SR41” all’atto della domanda di anticipazione (cfr. Abi circ. 789_ allegato 1).
Tale richiesta, infatti, può ritenersi assolta con l’impegno del richiedente a indicare irrevocabilmente, nella modulistica predisposta dell’INPS (mod. INPS SR41), l’accredito su tale conto corrente come modalità prescelta per il pagamento diretto del trattamento ordinario di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19 e a fornire alla Banca copia di tale documento ovvero attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS.
Si osservi che l’impegno sopra richiamato è assolto a mezzo allegato A3 “lettera di domiciliazione accrediti Inps su c/c bancario (cfr. allegato 2).
