In relazione alle chiusure disposte dal DPCM del 22 marzo 2020 segnaliamo come siano sempre esercitabili le seguenti attività:
- Attività di direzione aziendale finalizzate alla gestione delle attività amministrative come, ad esempio, ufficio del personale, amministrazione contabile e/o fornitori;
- Attività di commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, comprendendo anche l’attività di magazzino/logistica e trasporto.
Possono continuare ad essere svolte le attività commerciali indicate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020.
Resta fermo che tutte le attività che possono rimanere aperte debbono rispettare i criteri di sicurezza di cui al protocollo Governo e organizzazioni sindacali del 14 marzo 2020.
