Con il Decreto Ristori quater, pubblicato ieri 30 novembre 2020 in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore in pari data, la cassa integrazione del Decreto Agosto di 18 settimane viene riconosciuta anche ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre.
Pertanto i lavoratori assunti dopo il 13 luglio che risultano in forza al 9 novembre – sino a ieri esclusi dalla cassa integrazione per i periodi precedenti al 16 novembre – potranno anch’essi entrare nei programmi di cassa integrazione di cui al D.L. 104/2020.
E tra questi nuovi beneficiari potranno, quindi, rientrare anche i lavoratori (assunti dopo il 13 luglio) delle aziende che sono state costrette a chiudere per effetto di DPCM o ordinanze locali prima del 16 novembre che però rischiavano di non lavorare e non percepire neanche la cassa integrazione fino al 15 novembre.
Erogazione che, si precisa, viene riconosciuta nel limite di spesa di 35,1 milioni di euro 24,9 CIGO e Assegno ordinario e 10,2 CIGD).
Appare evidente che la suddetta copertura normativa e finanziaria per la Cassa integrazione dei periodi da luglio ad ottobre, ad oggi, non potrebbe più trovare applicazione a causa della decadenza dei termini di trasmissione delle relative domande. Pertanto l’INPS in via amministrativa dovrà introdurre un nuovo termine per la trasmissione delle relative domande.
Inviamo di seguito l’art. 13 del Decreto Ristori quater
DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157
Art. 13 Misure in materia di integrazione salariale
- I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 35,1 milioni di euro per l’anno 2021 e 0,6 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede ai sensi dell’articolo 26.
