A) Norme in materia di Lavoro e di interesse generale per le imprese
Art. 1 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
Vengono autorizzate ulteriori 18 settimane con causale Covid 19 nel periodo 13 luglio – 31 dicembre 2020 ma se i datori di lavoro hanno già avuto l’autorizzazione per usufruire della Cassa ai sensi del DL 18/2020 per periodi successivi al 12 luglio 2020, tali periodi sono imputati alle prime nove settimane del presente Decreto.
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Le ulteriori 9 settimane previste dal Decreto possono essere riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali:
- sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane;
- una volta decorso tale periodo e previo pagamento di un contributo addizionale del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ove nel primo semestre 2020 i medesimi datori di lavoro abbiano avuto una riduzione di fatturato inferiore al 20% rispetto allo stesso periodo di 2019, e del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione.
- Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e da coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
Termini e decadenze
- Domande: entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto (quindi 30/9/2020).
- Pagamento diretto: invio dei dati per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (14/9/2020) se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Termini e decadenze per i periodi precedenti
- I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
Art. 3 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
- Destinatari: imprese che hanno fruito dei trattamenti di cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno 2020 e che non fruiranno della cassa integrazione autorizzata dal d.l. 104 del 2020.
L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che richiedono periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
- Misura dell’agevolazione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
- L’agevolazione sembra consistere nell’importo dei contributi non versati dal datore di lavoro calcolati sul doppio delle ore di cassa integrazione utilizzata dall’azienda nei mesi di maggio e giugno.
- L’agevolazione potrà raggiungere la misura massima di Euro 800.000, stante il richiamo effettuato dal comma 5 alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» ed ai suoi limiti e condizioni.
- Condizioni: rispetto del divieto di licenziamento ai sensi dell’art. 14 del d.l. 104/2020 pena la revoca dell’agevolazione.
Art. 4 – Modifiche all’articolo 88 in materia di Fondo Nuove Competenze
- Al Fondo nuove competenze, prima ancora di entrare in vigore subisce tre specifiche modifiche:
- Utilizzo anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
- L’agevolazione sarà fruibile per gli anni 2020 e 2021.
- Incremento del fondo di dotazione di 500 milioni di euro portando la disponibilità finanziaria complessiva a 730 milioni.
Art. 6 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
- Destinatari: datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono fino al 31 dicembre 2020 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico o che trasformino contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
- Misura: esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile
- Esclusioni: l’agevolazione non è fruibile riguardo ai lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
- Limiti di spesa: Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l’anno 2021.
Art. 7 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
- Estensione al settore in rubrica della misura di cui all’ 6, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
- In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 dell’articolo 6 (esonero per le assunzioni a tempo indeterminato).
Art. 8 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (modifica all’art. 93 del d.l. 34-2020)
- Sono consentiti la proroga ed il rinnovo, entro il 31/12/2020, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- Rimane fermo il limite dei 24 mesi.
- Sarà possibile prorogare o rinnovare, usufruendo della deroga, anche contratti non in essere al 23 febbraio 2020 essendo venuto meno il riferimento a tale data prima contenuto nel vecchio comma 1 dell’art. 93 del d.l. 34/2020.
- Da una lettura sistematica del decreto, che estende il periodo di fruibilità della cassa Covid, il divieto di licenziamento e lo sgravio contributivo alternativo alla cassa integrazione sino al 31 dicembre 2020, un interpretazione prudenziale porta ad estendere la durata della proroga o del rinnovo al massimo sino a tale data. Ciò nonostante, dalla lettera della disposizione, stante l’introduzione del limite dei 12 mesi, sembrerebbe possibile travalicare anche il limite del 31/12/2020, circostanza questa che sembra però impraticabile per la possibilità di disporre di una sola proroga o di un solo rinnovo in deroga in un momento in cui appare arduo fare previsioni di impiego per un periodo di un anno.
- Il comma 1 -bis sulla proroga automatica dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, è abrogato.
Art. 14 – Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
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Principio: I datori di lavoro prima di poter procedere all’apertura di procedure di licenziamento collettivo devono aver esperito ogni tentativo di conservare l’occupazione. Questi tentativi si sostanziano in due azioni alternative:
- Fruire integralmente delle 18 settimane di cassa integrazione previste dal decreto Agosto
- Fruire integralmente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3.
- Divieti:
- Impossibilità si attivare procedure di licenziamento collettivo;
- Sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
- Divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo;
- Sospensione delle procedure di tentativo obbligatorio di conciliazione attivate ai sensi dell’art. 7 della L. 604/1966 per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
- Eccezioni:
- Riassunzione, nel cambio appalto, del personale destinatario dei recessi da parte del nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, ove non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (nel caso di prosecuzione dell’attività di un solo ramo aziendale il divieto di licenziamento si applica solo ai dipendenti del ramo stesso)
- Revoca del licenziamento: può essere revocato il recesso per giustificato motivo oggettivo intimato nell’anno 2020 revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente si faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale Covid-19, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Art. 19 – Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
- Destinatari: I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare».
- Prestazione: trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del d.l. 18/2020. Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
- Termini per le domande: Le domande sono trasmesse esclusivamente all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.
- Pagamento diretto: invio all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Art. 27 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
- Destinatari: datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
- Agevolazione: esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- Durata: periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.
Art. 28 – Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne
- L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (fondi a finalità strutturale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020) è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 60 – Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese
- Incremento di 64 mln per l’anno 2020 della spesa di cui all’art. 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 per finanziamenti e contributi a tasso agevolato per le piccole e medie imprese per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché’ per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.
- Autorizzata la spesa di 500 mln per l’anno 2020 per le agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali per favorire l’attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno (art. 43 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
- Il fondo di cui all’art. 43 del d.l. 34/2020, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, “ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale” (modifica introdotta dall’art. 60) è aumentato da 100 a 300 mln.
- Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2021.
- Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 950 milioni di euro per l’anno 2021.
Art. 90 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
- I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Art. 99 – Proroga riscossione coattiva
- Il termine, inizialmente fissato al 31 agosto viene posticipato al 15 ottobre.
Art. 112 – Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, è elevato ad euro 516,46.
