Conversione in legge del D.L. n. 23/2020: disposizioni in materia di lavoro e versamenti
01 Giugno 2020
Conversione in legge del D.L. n. 23/2020: disposizioni in materia di lavoro e versamenti
In data odierna il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1829 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 23/2020 in materia di accesso al credito per le imprese (c.d. “Decreto Liquidità”), nell’identico testo già licenziato dalla Camera e sull’approvazione del quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva […]

In data odierna il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1829 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 23/2020 in materia di accesso al credito per le imprese (c.d. “Decreto Liquidità”), nell’identico testo già licenziato dalla Camera e sull’approvazione del quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva posto la questione di fiducia nella seduta di ieri.

Sono indicate di seguito le modifiche e le integrazioni apportate alle norme del Decreto Liquidità in materia di lavoro e versamenti (esaminate nella nostra Focus Speciale n. 19 del 9 aprile 2020).

 Art. 18 Sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

  • E’ stata estesa anche ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Alessandria ed Asti la misura, già prevista per le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, di sospensione dei versamenti dell’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta.
  • Per le imprese del settore gioco è stato introdotto il comma 8 bis che proroga dal 30 agosto al 22 settembre 2020 i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi VLT e del relativo canone concessorio e prevede il pagamento delle somme dovute anche in forma rateizzata (4 rate di pari importo, oltre interessi legali, con scadenza rispettivamente al 22 settembre 2020, 31 ottobre 2020, 30 novembre 2020 e 18 dicembre 2020).

 Art. 18 bis Sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato

  • E’ stato introdotto l’art. 18 – bis che, fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, prevede la sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l’uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296.

Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall’autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 21 Rimessione in termini per i versamenti.

  • La norma è rimasta invariata.

Art. 22 Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della C.U. 2020)

  • La norma è rimasta invariata.

Art.23 Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020

  • La norma è rimasta invariata.

Articolo 29-bis Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

  • E’ stato introdotto l’art. 29 – bis. in tema di tutela delle condizioni di lavoro contro il rischio di contagio da COVID-19.

Si prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano all’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24.04.2020 tra il Governo e le Parti sociali e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del D.L. 33/2020, n. 33 (ovvero quelle adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali) , nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 30 Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

La norma è stata già abrogata dall’art. 125, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art.41 – Disposizioni in materia di lavoro

  • Si chiarisce che le norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui all’art. 19 del D.L. 18/2020 “Cura Italia” e s.m.i. si applicano anche nei confronti dei lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 ed il 17 marzo 2020 (e non dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 come indicato nel DL 23/2020).
  • Vengono introdotte misure di sostegno a favore dell’imprenditoria agricola.

TESTI A FRONTE

DECRETO LEGGE n. 23/2020 DDL DI CONVERSIONE APPROVATO
Articolo 18. Articolo 18.
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi) (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)
1. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: 1. Identico.
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) all’imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 2. Identico.
3. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: 3. Identico.
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) all’imposta sul valore aggiunto.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 4. Identico.
5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. 5. Identico.
6. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subìto rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. 6. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subìto rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 7. Identico.
8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, dell’articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
9. L’INPS, l’INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L’Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 9. Identico.
Articolo 18-bis.
(Sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato)
1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l’uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall’autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

DECRETO LEGGE n. 23/2020 DDL DI CONVERSIONE APPROVATO
Articolo 21. Articolo 21.
(Rimessione in termini per i versamenti) (Rimessione in termini per i versamenti)
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. Identico
Articolo 22. Articolo 22.
(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020) (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)
1. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile. Identico
2. Per l’anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.
Articolo 23. Articolo 23.
(Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020) (Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)
1. I certificati previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. Identico

 

 

DECRETO LEGGE n. 23/2020 DDL DI CONVERSIONE APPROVATO
  Art. 29 – bis
(Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)
1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 30. Articolo 30.
(Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro) (Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Abrogato dall’articolo 125, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto on il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo.

 

Articolo 41. Articolo 41.
(Disposizioni in materia di lavoro) (Disposizioni in materia di lavoro)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti dal tra il 24 febbraio 2020 al  e il 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. 2. Identico.
3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall’imposta di bollo. 3. Identico.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 12. 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento nettomediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell’articolo 13.
4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l’erogazione dei mutui l’avere costituito l’azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati.

Per l’attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

4-ter. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: « da non oltre sessanta mesi» sono inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione».

 

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