L’art. 23 del D.L. 18/2020 ha istituito un congedo specifico di 15 giorni in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. L’INPS, sulla scorta dei quesiti interpretativi posti in questi giorni, sta ultimando una serie di chiarimenti che renderanno più agevole e certa la fruizione del congedo da parte degli aventi diritto.
Innanzitutto, ai fini della valutazione delle incompatibilità, verrà chiarito che, per nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19, si intende gli iscritti nello stesso stato di famiglia o, se i coniugi sono separati o divorziati, rileverà la comune residenza degli stessi.
Dinanzi ai molti dubbi interpretativi emersi, l’INPS chiarirà il regime delle compatibilità/incompatibilità tra il congedo Covid-19 ed i vari istituti, sia introdotti dalla legislazione emergenziale (permessi aggiuntivi L. 104/1992, indennità, ecc.), sia tipici del rapporto di lavoro.
Tra le novità più interessanti che filtrano segnaliamo quanto segue.
Per quanto riguarda la compatibilità dell’istituto con la fruizione degli ammortizzatori sociali, ciò sarà possibile anche in caso di genitori entrambi beneficiari di trattamenti di integrazione salariale operando l’incompatibilità solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Non rileverà, pertanto, nemmeno il caso in cui l’altro genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro.
Come già anticipato nel corso delle precedenti nostre comunicazioni, il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale potrà optare, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per la fruizione del congedo COVID-19.
Il congedo COVID-19 sarà poi compatibile con la malattia, le ferie, l’aspettativa non retribuita, dell’altro genitore anche negli stessi giorni.
Anche le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 percepite sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare, saranno compatibili con la fruizione dei congedi COVID-19.
Potranno inoltre cumularsi, anche nell’arco dello stesso mese, il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, comprensivi dei 12 giorni aggiuntivi di cui all’art. 24 del D.L. 18/2020, anche se fruiti per lo stesso figlio.